Accedi a LexEureka

Controlli sul possesso dei requisiti

Contratti pubblici

Su natura e finalità del controllo sul possesso dei requisiti ex art. 48 cod. contratti pubblici, sulle conseguenze della mancata o insufficiente produzione documentale e sul dies a quo da cui decorre il termine per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa
T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sez. 1, Sentenza 30 aprile 2013, n. 00234

Principio

Su natura e finalità del controllo sul possesso dei requisiti ex art. 48 cod. contratti pubblici, sulle conseguenze della mancata o insufficiente produzione documentale e sul dies a quo da cui decorre il termine per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa.

1. L'art. 48 D.Lgs. n. 163/2006 è preordinato ad assicurare il regolare e rapido espletamento della procedura di gara e la tempestiva liquidazione dei danni prodotti dall'alterazione della stessa a causa della mancanza dei requisiti da parte dell'offerente, di modo che esso risulta strumentale rispetto all'esigenza di garantire imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Tale disposizione richiede, dunque, che le imprese sorteggiate "comprovino" entro dieci giorni dalla data della richiesta il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. La sanzione conseguente alla mancata produzione della prova sul possesso dei requisiti ovvero ad una documentazione che non confermi detto possesso (o non comprovi le dichiarazioni in precedenza rese) è l'esclusione dalla gara (con conseguente incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione all'Autorità garante per i provvedimenti di sua competenza) (in questo senso v. T.A.R. Lazio, Sez. III, 7 luglio 2012, n. 6182).
2. Attesa la natura della prescrizione di cui all'art. 48 D.Lgs. n. 163/2006 e le conseguenze della mancata o insufficiente produzione documentale, è necessario attribuire al ridetto art. 48 il pieno significato evincibile dalla sua formulazione testuale, così che non può non ritenersi che i termini perentori per l’offerta della documentazione a dimostrazione dei requisiti autodichiarati in sede di gara abbiano decorrenza dalla “richiesta” a tal fine formulata dalla S.A., che va intesa come specifica ed inequivoca manifestazione di volontà del Seggio (a natura necessariamente ricettizia) ed alla quale non può equipararsi la mera comunicazione dell’aggiudicazione (che ha natura e finalità solamente informativa).

T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sez. 1, 30 aprile 2013, n. 00234
Caricamento in corso