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Controinteressati

Giustizia amministrativa Concorsi pubblici

Sull'attribuzione della qualifica di controinteressati ai candidati che all'esito di procedure concorsuali siano valutati idonei ma non vincitori
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 15 luglio 2013, n. 03840

Principio

Sull'attribuzione della qualifica di controinteressati ai candidati che all'esito di procedure concorsuali siano valutati idonei ma non vincitori.

1. In tema di concorsi pubblici, allorquando la lex specialis del concorso preveda l'ultrattività della graduatoria, viene ad ammettersi la possibilità per i candidati valutati idonei di instaurare rapporti con l’amministrazione, ponendo perciò questi ultimi in una posizione di aspettativa qualificata, collegata alla permanenza della graduatoria, con possibilità che le successive vacanze in organico possano essere colmate con lo scorrimento della stessa e non con l'indizione di un nuovo concorso (cfr. art. 35,comma 5 ter, D.Lgs. n. 165/2001). Non v'è dubbio alcuno, pertanto, che tali benefici normativamente riconosciuti alla posizione degli idonei, attribuiscono a questi ultimi la qualifica di controinteressati nell'ambito dei giudizi proposti innanzi al giudice amministrativo, considerata la possibilità che la posizione acquisita possa subire modifiche in caso di annullamento parziale o totale della relativa graduatoria. 

2. La posizione di controinteressato in materia di concorsi pubblici va individuata non solo rispetto ai vincitori, ma anche ai candidati idonei, posto che per effetto della richiesta di annullamento della graduatoria essi potrebbero perdere i benefici discendenti dall'acquisita posizione sia sotto il profilo dei punteggi utili per altri concorsi, sia per l'immissione in ruolo in caso di utilizzo successivo della graduatoria stessa (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 24.09.2012, n. 5084).

Cons. St., Sez. 5, 15 luglio 2013, n. 03840
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