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Contributo di costruzione

Urbanistica e edilizia Giustizia amministrativa

1. Contributo di costruzione. Determinazione dell'obbligazione contributiva. Attività di carattere non autoritativo. Controversie. Giurisdizione esclusiva del G.A. Termine decadenziale. Non si applica. Termine prescrizionale decennale. Va osservato. 2. Contributo di costruzione. Finalità. Natura paratributaria. Criterio interpretativo della disciplina normativa e regolamentare. È il criterio interpretativo delle norme c.d. “a fattispecie esclusiva”, proprio delle disposizioni tributarie
T.A.R. Liguria, Sez. 1, Sentenza 30 settembre 2014, n. 01401

Principio

1. Contributo di costruzione. Determinazione dell'obbligazione contributiva. Attività di carattere non autoritativo. Controversie. Giurisdizione esclusiva del G.A. Termine decadenziale. Non si applica. Termine prescrizionale decennale. Va osservato.
1.1. Le controversie sulla quantificazione del contributo di costruzione ex art. 16 d.P.R. n. 380/2001 involgono l’apprezzamento del diritto soggettivo alla determinazione dell’obbligazione contributiva. Attività questa, non autoritativa, vincolata, da eseguirsi secondo criteri predeterminati o tabelle parametriche in ragione della natura paratributaria del contributo (cfr., Tar Lombardia, sez. Brescia, 24 agosto 2012 n. 1467; Cons. St., sez. V, 14 dicembre 1994 n. 1471).
1.2. Nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, chi ritiene di aver versato una somma maggiore di quella dovuta a titolo di contributo di costruzione ex art. 16 d.P.R. n. 380/2001, conserva il diritto (processuale), nel termine di prescrizione decennale, di contestarne l’ammontare al fine di ottenere la condanna alla restituzione.

2. Contributo di costruzione. Finalità. Natura paratributaria. Criterio interpretativo della disciplina normativa e regolamentare. È il criterio interpretativo delle norme c.d. “a fattispecie esclusiva”, proprio delle disposizioni tributarie.
2.1. Nell’ordinamento di settore dell’ urbanistica, il contributo di costruzione assolve alla funzione di ridistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione e costruzione (cfr., art. 16, commi 9 e 10, t.u.e.d., come norma espressiva di un principio che conforma la materia) facendoli gravare sui soggetti che ne usufruiscono.
2.2. Stante la natura paratributaria del contributo di costruzione ex art. 16 d.P.R. n. 380/2001, in subiecta materia trova campo elettivo d’applicazione, specie con riguardo alle norme che prevedono l’esonero e la riduzione del pagamento del contributo, il criterio interpretativo delle norme c.d. “a fattispecie esclusiva”, proprio delle disposizioni tributarie. Ossia l’interprete, oltre a doversi attenere alla littera legis, deve individuare il criterio in base al quale è stata disposto il beneficio che deroga all’ordinario regime paratributario, al fine di non estenderne l’applicazione oltre i casi espressamente preveduti.
2.3. Laddove l'Amministrazione comunale abbia predeterminato criteri di computo del contributo di costruzione, prevedendone la riduzione del 70% per gli interventi “di ristrutturazione edilizia comportanti mutamento di destinazione d’uso delle unità immobiliari o dei singoli locali in aggiunta all’unità immobiliare di partenza”, in base al criterio ermeneutico letterale, la disposizione di favore va intesa nel senso che solo singole unità immobiliari o singoli locali possono essere ristrutturatati con cambio di destinazione e fruire delle riduzione.
2.4. Legittimamente l'Amministrazione comunale non applica la disposizione di favore prevista per la riduzione del contributo di costruzione per il caso di interventi di ristrutturazione edilizia comportanti mutamento di destinazione d’uso delle unità immobiliari o dei singoli locali in aggiunta all’unità immobiliare di partenza, laddove risulti che l'intervento edilizio assentito comporti, oltre al cambio di destinazione del manufatto, il raddoppio della superficie utile interna, l’incremento del numero delle singole unità immobiliari, sì da esemplificare un intervento di ristrutturazione e mutamento di destinazione con consistente aggravio del carico urbanistico, e conseguente obbligo di corresponsione del contributo.

T.A.R. Liguria, Sez. 1, 30 settembre 2014, n. 01401
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