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Contributi per il rilascio del permesso di costruire

Urbanistica e edilizia

Permesso di costruire. Contributi ex art. 16 d.P.R. n. 380/2001. Rideterminazione in epoca successiva al rilascio. Richiesta di conguaglio. Illegittimità. Violazione del principio di irretroattività
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2B, Sentenza Breve 2 settembre 2014, n. 09285

Principio

Permesso di costruire. Contributi ex art. 16 d.P.R. n. 380/2001. Rideterminazione in epoca successiva al rilascio. Richiesta di conguaglio. Illegittimità. Violazione del principio di irretroattività.

1. Il contributo afferente al permesso di costruire, ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 380/2001, commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, è determinato e liquidato all'atto del rilascio del titolo edilizio, onde non può ammettersi, peraltro in mancanza dell'inserimento nel permesso di costruire di una clausola che ne riservi la rideterminazione, che l'Amministrazione comunale possa, in epoca successiva, in relazione all'aggiornamento delle due componenti, provvedere ad una nuova liquidazione, richiedendo somme a conguaglio (v. in termini, da ultimo, CdS, IV,12/6/2014, n. 3009 e cfr. anche in tal senso tra le più recenti Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4320 e 27 aprile 2012, n. 2471, che ha in specie chiarito come la riliquidazione possa consentirsi solo quando vi sia rilascio di nuovo titolo edilizio in relazione alla scadenza dell'efficacia temporale del precedente e per il completamento con mutamento di destinazione d'uso delle opere assentite in origine).
2. È illegittima la determinazione dell’Assemblea Capitolina di Roma che, nell'aggiornare oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, stabilisca la sua applicazione retroattiva, venendo così ad incidere indebitamente anche sui permessi di costruire già rilasciati, in contrasto con il principio secondo cui l’obbligo gravante sui Comuni di procedere alla revisione periodica dei contributi urbanistici va coniugato col rispetto del divieto di applicazione retroattiva nei confronti dei titoli edilizia già in precedenza rilasciati.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2B, 2 settembre 2014, n. 09285
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