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Contratto di avvalimento tecnico-operativo

Contratti pubblici

Sulla nullità del contratto di avvalimento tecnico-operativo per omessa indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 1, Sentenza 4 marzo 2022, n. 01458

Premassima

L’avvalimento c.d. tecnico-operativo sussiste ope legis qualora, tra i requisiti tecnico-professionale del disciplinare, assumano rilievo quelli valutativi la capacità del concorrente nell’eseguire le prestazioni e, tale tipo di avvalimento genera la necessità di una concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche per l’esecuzione dell’appalto realizzata dall’ausiliaria, perlomeno determinando le funzioni peculiari che quest’ultima opererà nonché i parametri da correlare alle risorse messe a disposizione.

Ne consegue che ai sensi dell’art. 89, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016 sia considerato nullo il contratto di avvalimento per carenza dell’indicazione della concreta messa a disposizione dei mezzi e delle risorse specifiche, e pertanto il concorrente che avrà presentato ricorso ad un avvalimento nullo, non possedendo i requisiti necessari sarà escluso.

Principio

Nella sentenza emarginata in epigrafe, in materia di Codice degli appalti, specificatamente con riguardo al contratto di avvalimento il Collegio ha circoscritto la determinabilità del suo oggetto anche per relationem, ciò non incidendo sulla possibilità di snaturare la regola ex art. 89 cit. e a sovvertire l’esigenza di indicazione delle risorse poste a disposizione nell’ipotesi di avvalimento c.d. tecnico-operativo.

All’uopo, risulterà necessario, ai fini della previsione della messa a disposizione di personale qualificato, “l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all’impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione”.

Difatti, in ragione di tali principi, il Consesso ha riconosciuto l’inadeguatezza del contratto di avvalimento che sia fondato esclusivamente sull’impegno dell’ausiliaria a porre a disposizione i requisiti di cui è in possesso, sicché non possa ritenersi valido ed efficace il contratto che indichi unicamente in linea generale l’obbligo dell’ausiliaria a fornire alla concorrente i propri requisiti, nonché a fornirle i requisiti e le risorse necessarie di cui è carente, senza, tuttavia, precisarne l’effettiva portata.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 1, 4 marzo 2022, n. 01458
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