Contratto di appalto e inefficacia
Contratti pubblici
Sull’inefficacia dei contratti della Pubblica amministrazione e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE
C.G.A., Sez. 1,
Sentenza 8 ottobre 2021, n. 00841
Premassima
Secondo la giurisprudenza consolidata, i
chiarimenti forniti dalla stazione appaltante nel corso di una gara d’appalto non
hanno carattere provvedimentale, dacché non possono dar luogo a integrazione o
rettifica della lex specialis di gara. Ne consegue che i medesimi chiarimenti
sono ammissibili esclusivamente nella misura in cui contribuiscano, mediante un’azione
di interpretazione del testo, a meglio comprendere il significato della disposizione,
contrariamente non sono ammessi qualora si conferisca significato e portata
diversa o maggiore rispetto a quella risultante dalla lettura del testo stesso.
Inoltre, ex art. 267 del TFUE sussiste l’obbligo
di sollevare la questione pregiudiziale qualora si rilevi fondamentale la
questione interpretativa per meri fini risolutivi della controversia.
Infine, in funzione degli elementi di
valutazione indicati dall’art. 122 c.p.a. la dichiarazione di inefficacia contrattuale
può derivare da una specifica valutazione realizzata dal giudice che ha
annullato l’aggiudicazione, in quanto non costituisce alcun effetto automatico
dell’annullamento dell’aggiudicazione.
Principio
In materia di contratti pubblici, il
Collegio ha precisato che l’illegittimità dell’azione amministrativa, conclusasi
nell’annullamento dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art 124 c.p.a. presenta
una struttura rimediale rimessa alla domanda di parte.
Costituendo, sostanzialmente, un onere a
carico dell’operatore economico di formulare una domanda specifica di subentro
nel contratto, qualora intenda sostituirsi nella posizione negoziale dell’aggiudicatario.
Difatti, la dichiarazione di inefficacia del contratto non costituisce un
effetto automatico dell’annullamento dell’aggiudicazione, ma può conseguire ad
una valutazione realizzata dal giudice che abbia annullato l’aggiudicazione, alla
stregua degli elementi valutativi indicati dall’art. 122 c.p.a.
Nello specifico, è rimessa all’impresa
pregiudicata l’opzione sia per una “tutela in forma specifica” a carattere
totalmente satisfattorio, sia per un “risarcimento del danno per equivalente”.
Nella prima ipotesi, la tutela è affidata alla domanda di conseguire l’aggiudicazione
e il contratto postula negativamente la sterilizzazione ope judicis, in
termini di “dichiarazione di inefficacia”, del contratto che sia stato già
eventualmente stipulato inter alios, oppure richiede, positivamente, l’appartenenza
del diritto al contratto al ricorrente che si sarebbe certamente aggiudicato la
commessa, qualora la stazione appaltante non avesse avuto un comportamento
illegittimo. Mentre, a norma dell’art. 124, comma 1, c.p.a., si prospetta il “risarcimento
del danno per equivalente” sia nel caso in cui il giudice abbia riscontrato l’assenza
dei presupposti per la tutela specifica, sia nell’ipotesi in cui la parte abbia
ritenuto di non formalizzare la domanda di aggiudicazione, addivenendo così ad
un apprezzamento in termini concausali della “condotta processuale”.
C.G.A., Sez. 1, 8 ottobre 2021, n. 00841