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Contratto di appalto e inefficacia

Contratti pubblici

Sull’inefficacia dei contratti della Pubblica amministrazione e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE
C.G.A., Sez. 1, Sentenza 8 ottobre 2021, n. 00841

Premassima

Secondo la giurisprudenza consolidata, i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante nel corso di una gara d’appalto non hanno carattere provvedimentale, dacché non possono dar luogo a integrazione o rettifica della lex specialis di gara. Ne consegue che i medesimi chiarimenti sono ammissibili esclusivamente nella misura in cui contribuiscano, mediante un’azione di interpretazione del testo, a meglio comprendere il significato della disposizione, contrariamente non sono ammessi qualora si conferisca significato e portata diversa o maggiore rispetto a quella risultante dalla lettura del testo stesso.

Inoltre, ex art. 267 del TFUE sussiste l’obbligo di sollevare la questione pregiudiziale qualora si rilevi fondamentale la questione interpretativa per meri fini risolutivi della controversia.

Infine, in funzione degli elementi di valutazione indicati dall’art. 122 c.p.a. la dichiarazione di inefficacia contrattuale può derivare da una specifica valutazione realizzata dal giudice che ha annullato l’aggiudicazione, in quanto non costituisce alcun effetto automatico dell’annullamento dell’aggiudicazione.

Principio

In materia di contratti pubblici, il Collegio ha precisato che l’illegittimità dell’azione amministrativa, conclusasi nell’annullamento dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art 124 c.p.a. presenta una struttura rimediale rimessa alla domanda di parte.

Costituendo, sostanzialmente, un onere a carico dell’operatore economico di formulare una domanda specifica di subentro nel contratto, qualora intenda sostituirsi nella posizione negoziale dell’aggiudicatario. Difatti, la dichiarazione di inefficacia del contratto non costituisce un effetto automatico dell’annullamento dell’aggiudicazione, ma può conseguire ad una valutazione realizzata dal giudice che abbia annullato l’aggiudicazione, alla stregua degli elementi valutativi indicati dall’art. 122 c.p.a.

Nello specifico, è rimessa all’impresa pregiudicata l’opzione sia per una “tutela in forma specifica” a carattere totalmente satisfattorio, sia per un “risarcimento del danno per equivalente”. Nella prima ipotesi, la tutela è affidata alla domanda di conseguire l’aggiudicazione e il contratto postula negativamente la sterilizzazione ope judicis, in termini di “dichiarazione di inefficacia”, del contratto che sia stato già eventualmente stipulato inter alios, oppure richiede, positivamente, l’appartenenza del diritto al contratto al ricorrente che si sarebbe certamente aggiudicato la commessa, qualora la stazione appaltante non avesse avuto un comportamento illegittimo. Mentre, a norma dell’art. 124, comma 1, c.p.a., si prospetta il “risarcimento del danno per equivalente” sia nel caso in cui il giudice abbia riscontrato l’assenza dei presupposti per la tutela specifica, sia nell’ipotesi in cui la parte abbia ritenuto di non formalizzare la domanda di aggiudicazione, addivenendo così ad un apprezzamento in termini concausali della “condotta processuale”.

C.G.A., Sez. 1, 8 ottobre 2021, n. 00841
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