Contratti pubblici e poteri di annullamento in autotutela della P.A.
Contratti pubblici
Sul potere di annullamento in autotutela spettante all'Amministrazione procedente, anche dopo l'aggiudicazione della gara e la stipula del contratto.
Cons. St., Sez. 3,
Sentenza 22 marzo 2017, n. 01310
Premassima
1. Il potere di annullamento in autotutela del provvedimento amministrativo deve riconoscersi in capo all'Amministrazione procedente, anche dopo l'aggiudicazione della gara e la stipula del contratto.
Principio
In tema di contratti della P.A., in forza dell' espresso richiamo alla L. 13/08/2015 n. 124, nonchè alla L. 07/08/1990, n. 241, ed in specie all'art. 21 nonies, comma primo, deve riconoscersi in capo all' Amministrazione procedente il potere di annullamento in autotutela del provvedimento
amministrativo, anche dopo l'espletamento dell'aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica e la stipula del contratto, con
conseguente inefficacia del ridetto negozio giuridico.
Cons. St., Sez. 3, 22 marzo 2017, n. 01310