Accedi a LexEureka

Contratti pubblici: l'affidabilità del concorrente.

Contratti pubblici

Sulla necessità di motivare la valutazione sulla moralità professionale della società, nell'ipotesi in cui il concorrente abbia subito risoluzioni contrattuali e penali.
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 1, Sentenza 10 dicembre 2018, n. 02335

Premassima

1. La stazione appaltante che ammette alla procedura ad evidenza pubblica il concorrente in relazione al quale ci sono state risoluzioni contrattuali e penali, è tenuta a motivare la valutazione compiuta sulla moralità professionale della società.

Principio

1. La stazione appaltante che ammette alla procedura ad evidenza pubblica il concorrente in relazione al quale ci sono state risoluzioni contrattuali e penali, è tenuta a motivare la valutazione compiuta sulla moralità professionale della società.

Sul punto il Collegio, dapprima ha precisato dal punto di vista processuale la possibilità nell'ipotesi di cumulo di rito ordinario appalti e di rito super accelerato di applicazione del rito ordinario, per ragioni di economia processuale ed anche al fine di evitare decisioni contrastanti, nella misura in cui consente che i relativi motivi di doglianza siano esaminati nell’ambito di un unico e simultaneo giudizio da svolgersi secondo le forme e i termini del rito ordinario, anche sulla scorta dei principi di carattere generale desumibili dall’art. 32, comma 1, c.p.a.. Inoltre, in ordine al punctum dolens oggetto della massima in epigrafe il Consesso ha chiarito che, considerando i fatti dichiarati di cui si discute relativi a precedenti risoluzioni contrattuali e penali, alcune delle quali non contestate, gli stessi non possono comportare un’esclusione con carattere automatico ma piuttosto, ai fini di un’eventuale esclusione, un obbligo di motivazione rafforzata per l’amministrazione. Nel caso di specie, difatti, partendo dalla constatazione che l’amministrazione non può certo essere tenuta a motivare analiticamente le ragioni per cui non ritenga i singoli fatti dichiarati rilevanti e gravi (o meno) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice dei contratti. Inoltre, aggiunge il Consesso che pur tenendo conto dell' assoluta mancanza di qualsiasi riferimento nel verbale di ammissione alla compiuta valutazione degli stessi e ad una sia pure sintetica motivazione della loro non rilevanza o comunque del percorso logico che ha permesso alla commissione di gara di concludere per l’ammissione, sia pure a fronte di talune esclusioni e/o risoluzioni contrattuali e/o penali per inadempimento, l'operatore economico, in base ai suesposti argomenti, non è in ogni caso, immesso nella condizione di accertare se la doverosa valutazione vi sia stata e se la stessa sia affetta da macroscopica illogicità, impedendone uno scrutinio in sede di giudizio. Da quanto dedotto ne deriva che la stazione appaltante, pertanto, la quale ammette alla procedura ad evidenza pubblica il concorrente in relazione al quale ci sono state risoluzioni contrattuali e penali, è tenuta a motivare la valutazione compiuta sulla moralità professionale della società.

T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 1, 10 dicembre 2018, n. 02335
Caricamento in corso