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Contratti pubblici: la lettera di invito.

Contratti pubblici

Sulla funzione di atto di portata precettiva della lettera d'invito nell'ambito della procedura negoziata relativamente agli appalti sotto soglia.
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 2 febbraio 2018, n. 00693

Premassima

1. Nell'ambito della procedura negoziata la lettera di invito nella sua specifica funzione di atto di portata precettiva non può essere derogato, né possono prevalerne interpretazioni ambigue, come il successivo richiamo ai requisiti richiesti come unico limite alla partecipazione.

Principio

1. Nell'ambito della procedura negoziata la lettera di invito nella sua specifica funzione di atto di portata precettiva non può essere derogato, né possono prevalerne interpretazioni ambigue, come il successivo richiamo ai requisiti richiesti come unico limite alla partecipazione.

In tema di contratti pubblici le forme maggiormente snelle della procedura negoziata non permettono che la lettera di invito posta a governo della procedura ed in cui sono fissate le regole procedurali preventive di qualificazione soggettiva ed oggettiva e di selezione che presiedono alla scelta del contraente venga a perdere il carattere normativo - procedimentale di lex specialis, per cui nella sua specifica funzione di atto di portata precettiva non può essere derogato, né possono prevalerne interpretazioni ambigue, come il successivo richiamo ai requisiti richiesti come unico limite alla partecipazione, laddove la medesima lettera rechi tra le sue regole cardine indicate la non ammissibilità di materiale con caratteristiche differenti da quelle specificamente riportate nell’allegato, quale parte integrante e sostanziale della stessa lettera di invito (Nel caso di specie si tratta di una procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs. n. 50 del 2016 e prevista per le gare sotto soglia, quindi senza previo bando di gara e governata dalla lettera di invito).


Cons. St., Sez. 5, 2 febbraio 2018, n. 00693
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