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Contratti pubblici: la corretta applicazione del computo del cd. 'fattore di correzione'.

Contratti pubblici

Sui presupposti richiesti ai fini della determinazione del c.d. fattore di correzione.
Cons. St., Sez. P, Decisione Plenaria/SENTENZA 30 agosto 2018, n. 00013

Premassima

1. Ai sensi e per gli effetti dell' art. 97, comma 2, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, volta alla determinazione del fattore di correzione, deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, tuttavia al netto del c.d. ‘taglio delle ali’.


Principio

1. Ai sensi e per gli effetti dell' art. 97, comma 2, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, volta alla determinazione del fattore di correzione, deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, tuttavia al netto del c.d. ‘taglio delle ali’.

Sul punto, l’Adunanza plenaria ha precisato che la previsione di cui all’art. 97, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, ha dato luogo ad interpretazioni divergenti fra loro. Analizzando le contrapposte tesi emerse in materia, il Supremo Consesso, attraverso un puntuale e sistemico impianto logico-giuridico, ha chiarito che ex art. 97, comma 2, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la locuzione “offerte ammesse” - al netto del c.d. ‘taglio delle ali’-, deve essere interpretata ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi; mentre la locuzione “concorrenti ammessi”, al fine dell’applicazione del fattore di correzione, così riferendosi alle platee omogenee di concorrenti. A tal proposito, si evidenzia che in base ad argomentazioni di carattere teleologico, sembrerebbe corretta l'interpretazione secondo cui la previa esclusione (c.d. taglio delle ali) vada inclusa, anche, nel calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali superiori alla media. Da ciò, risulta che non emergono fondate ragioni per cui, una volta eliminate alcune offerte dal criterio di calcolo, le stesse possano successivamente rientrare a farne parte. Tuttavia, a fronte di quanto osservato, ne deriva che la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, volta alla determinazione del c.d. fattore di correzione, deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, seppur al netto del c.d. ‘taglio delle ali’.


Cons. St., Sez. P, 30 agosto 2018, n. 00013
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