Accedi a LexEureka

Contratti pubblici: il calcolo delle offerte da accantonare nel c.d. taglio delle ali

Contratti pubblici

Sui criteri di calcolo da applicarsi in ordine alle offerte da accantonare nel c.d. taglio delle ali.
Cons. St., Sez. P, Decisione Plenaria/SENTENZA 19 settembre 2017, n. 00005

Premassima

1. In materia di contratti pubblici, ai fini del calcolo dell'anomalia dell'offerta nell'ipotesi in cui il criterio dell'aggiudicazione è quello del prezzo più basso, il primo comma dell' art. 86, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, deve essere interpretato nel senso che nel determinare il dieci per cento delle offerte con maggiore e minore ribasso, la stazione appaltante deve considerare come unica offerta tutte quelle contraddistinte dallo stesso valore, sia nell'ipotesi in cui le offerte uguali si collochino al c.d. margine delle ali che all'interno di esse; il secondo periodo del comma primo dell'art. 121, del D.P.R. 05  ottobre 2010 n. 207, deve a sua volta considerarsi nel senso che l'operazione di accantonamento deve essere esperita ritenendo le offerte di eguale valore  come unica offerta sia nel caso in cui si posizionino al margine delle ali che all'interno di esse.

Principio

1. In materia di contratti pubblici, ai fini del calcolo dell'anomalia dell'offerta nell'ipotesi in cui il criterio dell'aggiudicazione è quello del prezzo più basso, il primo comma dell' art. 86, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, deve essere interpretato nel senso che nel determinare il dieci per cento delle offerte con maggiore e minore ribasso, la stazione appaltante deve considerare come unica offerta tutte quelle contraddistinte dallo stesso valore, sia nell'ipotesi in cui le offerte uguali si collochino al c.d. margine delle ali che all'interno di esse; il secondo periodo del comma primo dell'art. 121, del D.P.R. 05  ottobre 2010 n. 207, deve a sua volta considerarsi nel senso che l'operazione di accantonamento deve essere esperita ritenendo le offerte di eguale valore  come unica offerta sia nel caso in cui si posizionino al margine delle ali che all'interno di esse.

In materia di contratti pubblici, ai fini del calcolo dell'anomalia dell'offerta nell'ipotesi in cui il criterio dell'aggiudicazione è quello del prezzo più basso, il primo comma dell' art. 86, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, deve essere interpretato nel senso che nel determinare il dieci per cento delle offerte con maggiore e minore ribasso, la stazione appaltante deve considerare come unica offerta tutte quelle contraddistinte dallo stesso valore, sia nell'ipotesi in cui le offerte uguali si collochino al c.d. margine delle ali che all'interno di esse; il secondo periodo del comma primo dell'art. 121, del D.P.R. 05  ottobre 2010 n. 207, deve a sua volta considerarsi nel senso che l'operazione di accantonamento deve essere esperita ritenendo le offerte di eguale valore  come unica offerta sia nel caso in cui si posizionino al margine delle ali che all'interno di esse. A sostegno del suddetto assunto depone la disposizione di cui all'art. 121, rispettivamente al primo periodo e al secondo periodo, cpv., del cit. D.P.R. n. 207/2010 nella misura in cui il primo periodo statuisce che le offerte diverse da quelle interessate dal taglio vanno considerate in modo distinto ai fini di tale computo; il secondo periodo, invece, prescrive che qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui al cit. art. 86, primo comma, del codice degli appalti pubblici, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto a quelle da accantonare, quest'ultime sono da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia. In quest'ultima ipotesi, pertanto, opera il c.d. criterio relativo o del blocco unitario, in riferimento alle offerte estreme, non applicandosi alcuna distinzione tra il caso di offerte poste al margine e di quelle poste all'interno delle ali.

Massima


Cons. St., Sez. P, 19 settembre 2017, n. 00005
Caricamento in corso