Contratti a titolo oneroso e applicabilità della disciplina dei contratti pubblici
Contratti pubblici
Sull'assoggettabilità alla disciplina dei contratti pubblici, per gli affidamenti di servizi a titolo gratuito che configurano un contratto a titolo oneroso.
Cons. St., Sez. 5,
Sentenza 3 ottobre 2017, n. 04614
Premassima
1.
In materia di contratti pubblici, un affidamento riguardante
servizi a titolo gratuito configura un contratto a titolo
oneroso, soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici
(D.lgs. 50/2016).
Principio
1.
In materia di contratti pubblici, un affidamento riguardante
servizi a titolo gratuito configura un contratto a titolo
oneroso, soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici
(D.lgs. 50/2016).
In
materia di contratti pubblici, un affidamento riguardante servizi a
titolo gratuito configura un contratto a titolo oneroso, soggetto
alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).
Difatti la garanzia di serietà e affidabilità, intrinseca alla
ragione economica a contrarre, non trova necessariamente fondamento
in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale, che
resti comunque a carico dell’Amministrazione appaltante, ma può
avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur
sempre economicamente apprezzabile, scaturente o potenzialmente
generata dal concreto contratto. A tal proposito si richiama a
supporto l'importanza
assunta nell’ordinamento dalla pratica dei contratti di
sponsorizzazione, i quali si annoverano come contratti a titolo
gratuito, in quanto alla prestazione dello sponsor in
termini di dazione del denaro o di accollo del debito corrisponde
l’acquisizione, in favore dello stesso sponsor,
del diritto all’uso promozionale dell’immagine della cosa di
titolarità pubblica. Orbene il motivo che muove lo sponsor si rinviene nell’utilità
costituita ex
novo dall’opportunità
di spendita dell’immagine, cioè la creazione di un nuovo bene
immateriale; per l’Ente amministrativo è finanziariamente non
onerosa , cioè non comporta un’uscita finanziaria, ma comunque genera un
interesse economico attivo per lo sponsor,
insito in un prodotto immateriale dal valore aggiunto che va a suo
vantaggio. Attraverso il richiamo al contratto di sponsorizzazione, ove si ha scambio di denaro contro un'utilità immateriale, costituita per l'appunto da un ritorno di immagine, si desume la non estraneità sostanziale
alla logica concorrenziale che regge il Codice dei contratti
pubblici, allorquando si bandisce una gara, in cui l’utilità
economica del potenziale contraente non è finanziaria, ma è insita
tutta nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale.
Cons. St., Sez. 5, 3 ottobre 2017, n. 04614