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Contratti a titolo oneroso e applicabilità della disciplina dei contratti pubblici

Contratti pubblici

Sull'assoggettabilità alla disciplina dei contratti pubblici, per gli affidamenti di servizi a titolo gratuito che configurano un contratto a titolo oneroso.
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 3 ottobre 2017, n. 04614

Premassima

1. In materia di contratti pubblici, un affidamento riguardante  servizi a titolo gratuito configura un contratto a titolo oneroso, soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Principio

1. In materia di contratti pubblici, un affidamento riguardante  servizi a titolo gratuito configura un contratto a titolo oneroso, soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).
In materia di contratti pubblici, un affidamento riguardante servizi a titolo gratuito configura un contratto a titolo oneroso, soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016). Difatti la garanzia di serietà e affidabilità, intrinseca alla ragione economica a contrarre, non trova necessariamente fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale, che resti comunque a carico dell’Amministrazione appaltante, ma può avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, scaturente o potenzialmente generata dal concreto contratto. A tal proposito si richiama a supporto l'importanza assunta nell’ordinamento dalla pratica dei contratti di sponsorizzazione, i quali si annoverano come contratti a titolo gratuito, in quanto alla prestazione dello sponsor in termini di dazione del denaro o di accollo del debito corrisponde l’acquisizione, in favore dello stesso sponsor, del diritto all’uso promozionale dell’immagine della cosa di titolarità pubblica. Orbene il motivo che muove lo sponsor si rinviene nell’utilità costituita ex novo dall’opportunità di spendita dell’immagine, cioè la creazione di un nuovo bene immateriale; per l’Ente amministrativo è finanziariamente non onerosa , cioè non comporta un’uscita finanziaria, ma comunque genera un interesse economico attivo per lo sponsor, insito in un prodotto immateriale dal valore aggiunto che va a suo vantaggio. Attraverso il richiamo al contratto di sponsorizzazione, ove si ha scambio di denaro contro un'utilità immateriale, costituita per l'appunto da un ritorno di immagine, si desume la non estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che regge il Codice dei contratti pubblici, allorquando si bandisce una gara, in cui l’utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria, ma è insita tutta nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale.




Cons. St., Sez. 5, 3 ottobre 2017, n. 04614
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