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Contingibilità e urgenza della ordinanza

Amministrazioni dello Stato

Sull’illegittimità dell’ordinanza contingibile e urgente in materia di rifiuti per mancanza del termine finale e del requisito di contingibilità
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, Sentenza 30 dicembre 2021, n. 02409

Premassima

In materia di rifiuti, l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Calabria è illegittima, in ragione dell’introduzione schematica di una gestione emergenziale dei rifiuti, di conseguenza, in assenza e di un termine finale di efficacia e del requisito di contingibilità, ossia dei rimedi ordinari predisposti a livello normativo o l’impossibilità di ricorrervi coi termini generali.

Principio

La normativa in esame è stata oggetto di analisi dal Collegio, quest’ultimo sostiene quale extrema ratio sia lo spazio ristretto entro cui il potere di ordinanza contingibile e urgente possa essere esercitato.

Pertanto, i presupposti indefettibili su cui si fonda il potere di ordinanza extra ordinem sono rappresentati: 1) dall’urgenza, ossia dall’evidente impossibilità di differire l’intervento in un altro momento, a causa della previsione di un danno incombente; 2) dalla contingibilità, cioè dall’impossibilità di fronteggiare situazioni di pericolo incombente attraverso gli strumenti ordinari disposti dalla normativa vigente; 3) dall’indicazione specifica della fascia temporale di efficacia, giacché solo provvisoriamente viene concesso l’impiego di strumenti extra ordinem, volti a comprimere interessi e diritti attraverso mezzi differenti rispetto a quelli tipizzati dalle leggi “solo in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale”.

Difatti, l’omissione dei poteri sostitutivi da parte della Regione Calabria mediante lo sviluppo procedimentale ex art. 2-bis della L. n. 14 del 2014 per far fronte alle inerzie contestate all’A.T.O. di Catanzaro, non autorizza, esattamente nelle ipotesi di contegni omissivi degli enti locali o delle comunità, un intervento in via sostitutiva della Regione, previa diffida ad adempiere entro e non oltre trenta giorni, prevedendo successivamente una eventuale nomina di un Commissario ad acta.

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, 30 dicembre 2021, n. 02409
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