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Consulente chimico di porto

Professioni intellettuali

1. Registro dei consulenti chimici di porto. Requisiti per l'iscrizione. Iscrizione all'albo dei chimici. Sufficienza. 2. Diniego di iscrizione al registro dei consulenti chimici di porto. Illegittimità. Domanda risarcitoria. Elemento soggettivo della colpa della PA. Insussistenza per oggettiva situazione di complicazione normativa
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 26 agosto 2014, n. 04298

Principio

1. Registro dei consulenti chimici di porto. Requisiti per l'iscrizione. Iscrizione all'albo dei chimici. Sufficienza.
1.1. In tema dell’iscrizione dei consulenti chimici del porto nell’apposito registro istituito ai sensi dell’art. 68 (“vigilanza sull'esercizio di attività nei porti”) cod. nav., va osservato che non esiste, a livello primario, una definizione normativa del consulente chimico di porto. L’art. 68, cod. nav. si limita a precisare che “coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto”; e che “il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, può sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette”.
1.2. Nella prassi si è parlato di consulenti chimici o di periti chimici di porto, ma senza che tali definizioni siano state mai ancorate a professioni specifiche o al possesso dell’iscrizione in specifici albi professionali. Solo a partire dal 1991 (v. d.m. 22 luglio 1991 – “norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi”) è stato fatto formale riferimento alla figura del “consulente chimico di porto”, ma fornendone la semplice, generica definizione che segue: “1.25 Consulente chimico di porto: il consulente iscritto nel registro di cui all'articolo 68 del codice della navigazione”.
1.3. Nel d.lgs. n. 272 del 27 luglio 1999 (“adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della L. 31 dicembre 1998 n. 485”) si fa riferimento - per la prima volta, a livello primario - al “consulente chimico di porto”, ma senza alcuna indicazione in ordine agli specifici requisiti professionali che il medesimo debba possedere (non diversamente, nel d.m. del 31 ottobre 2007 viene utilizzata, nella Sezione 1, n. 1.25, la stessa definizione contenuta nel d.m. 22 luglio 1991: “Consulente chimico di porto - il consulente iscritto nel registro di cui all'articolo 68 del codice della navigazione”).
1.4. In un contesto caratterizzato dal fatto che le fonti primarie individuano l’attività professionale del consulente chimico di porto senza alcuna precisazione in merito ai titoli necessari, il Ministero dei trasporti e della navigazione ha emanato la circolare relativa alla “disciplina dell’attività dei consulenti chimici di porto” (diretta alle Capitanerie di porto ed alle Autorità portuali) n. 1160 del 10 dicembre 1999, precisante che “i consulenti chimici per operare in ambito portuale devono essere iscritti nel registro istituito ai sensi dell’art. 68, cod. nav., dal capo del circondario marittimo o dall’autorità portuale dove istituita” e che, tra i requisiti d’iscrizione, vi è anche la laurea in “ingegneria chimica” (accanto a quelle in chimica e in chimica industriale)". Tale iscrizione postula, tra l’altro: a) il compimento del tirocinio pratico di un anno presso un consulente chimico del porto in attività (art. 1 lett. c); b) il superamento della prova teorica (art. 1 lett. d); c) la capacità fisica a svolgere l’attività (art. 1 lett. e).
1.5. Illegittimamente l'Autorità Portuale rifiuta l’iscrizione nel registro dei consulenti chimici di porto di soggetto abilitato alla professione di chimico, ritenendo carenti i requisiti essenziali richiesti dalla circolare ministeriale n. 1160 del 10 dicembre 1999, considerata direttamente cogente, ciò in quanto, laddove le prestazioni alle quali sia chiamato il consulente chimico di porto vengano rese a favore di privati e non siano strettamente circoscritte all’effettuazione di analisi chimiche, le attività previste dalla medesima circolare ministeriale, di natura innovativa e non retroattiva, per i profili disciplinanti quanto previsto dall’art. 68, cod. nav. (peraltro, come fonte meramente sub-regolamentare per i liberi professionisti in esame, esercenti un servizio di pubblica necessità: cfr. C.g.a. Regione siciliana, sent. n. 320/2012) potranno essere svolte anche da soggetti, muniti di idonei titoli professionali (in particolare la laurea in chimica e l’abilitazione all’esercizio della professione), che ben ricalcano le competenze richieste per lo svolgimento dell’attività di consulente chimico di porto (cfr. Cons. St., Sez. VI, sentt. n. 4991 del 20 settembre 2012 e n. 5623 del 18 settembre 2009).

2. Diniego di iscrizione al registro dei consulenti chimici di porto. Illegittimità. Domanda risarcitoria. Elemento soggettivo della colpa della PA. Insussistenza per oggettiva situazione di complicazione normativa. 
In caso di illegittimo rifiuto da parte dell'Autorità Portuale a iscrivere nel registro dei consulenti chimici di porto soggetto abilitato alla professione di chimico, la domanda risarcitoria da questi formulata va respinta mancando uno degli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, ossia la colpa dell’amministrazione, attesa l’oggettiva situazione di complicazione normativa, idonea a ingenerare uno stato d’incertezza nell’individuazione prima e nell’applicazione poi della corretta normativa.

Cons. St., Sez. 4, 26 agosto 2014, n. 04298
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