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Consiglio Giudiziario

Ordinamento giudiziario Giustizia amministrativa

Interesse ad impugnare i pareri espressi dal territoriale Consiglio giudiziario territoriale in capo al magistrato sottoposto a valutazione attitudinale
T.A.R. Toscana, Sez. 1, Sentenza Breve 19 aprile 2013, n. 00631

Principio

1. Sull'interesse ad impugnare i pareri espressi dal territoriale Consiglio giudiziario territoriale in capo al magistrato sottoposto a valutazione attitudinale.
Il parere espresso dal Consiglio giudiziario in ordine all'idoneità attitudinale di un magistrato è un provvedimento di valutazione della capacità professionale del magistrato destinato a valere in perpetuo, per tutta la durata della carriera, come giudizio in relazione a qualunque provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura riguardante lo status del magistrato medesimo (promozioni, trasferimenti e altro). Pertanto, detto parere è un provvedimento definitivo e, come tale, immediatamente ed autonomamente impugnabile (Cons. St., Sez. IV, 28 settembre 2009, n. 5836 e più recentemente T.A.R. Lazio, Sez. I, 5 gennaio 2012 n. 119). 

2. Rilevanza dei pregiudizi disciplinari in sede di valutazione attitudinale per la nomina ad uffici direttivi.
Ai fini dell'ulteriore valutazione per la nomina ad uffici direttivi il giudizio sul magistrato può e deve estendersi al vaglio di ogni elemento utile a formulare la migliore valutazione complessiva della professionalità dell'interessato, con la conseguenza che tra gli aspetti meritevoli di rilievo possono essere incluse anche eventuali condotte individuali, allo scopo di un completo apprezzamento obiettivo della personalità professionale del magistrato, attraverso la disamina di tutti gli elementi atti a ricostruirla (Cons. St., Sez. IV, n. 5836/2009).

3. Rilevanza di vicende personali risalenti nel tempo in sede di valutazione attitudinale per la nomina ad uffici direttivi.
Ove il territoriale Consiglio giudiziario esprima un giudizio negativo sul conto del magistrato sottoposto a valutazione attitudinale per la nomina ad uffici direttivi con riferimento a vicende personali assai risalenti (nella specie 15-20 anni prima), tale organo è tenuto ad illustrare adeguatamente come tali vicende possano tuttora incidere negativamente sui profili attinenti all'indipendenza, all'imparzialità e all'equilibrio dell'interessato, pur a fronte di una successiva condotta professionale apprezzata ed esente da rilievi e di giudizi positivi espressi dal medesimo organo e dal C.S.M. in sede di valutazione di professionalità.

T.A.R. Toscana, Sez. 1, 19 aprile 2013, n. 00631
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