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Conferimento di uffici direttivi e semidirettivi

Ordinamento giudiziario

Ampiezza della discrezionalità del C.S.M. nel valutare i requisiti attitudinali dei magistrati al fine del conferimento di uffici direttivi e semidirettivi e motivazione degli atti di conferimento dei medesimi uffici
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, Sentenza 11 aprile 2013, n. 03721

Principio

1. Sindacabilità in sede giurisdizionale delle deliberazioni del C.S.M. in materia di conferimento di uffici direttivi ai magistrati.
1.1. Costituisce ormai ius receptum che le deliberazioni con cui l'Organo di autogoverno della magistratura ordinaria provvede in materia di conferimento di uffici direttivi ai magistrati, ancorché espressione di attività amministrativa ampiamente e squisitamente discrezionale, non si sottraggono al sindacato giurisdizionale di legittimità. In particolare, la posizione costituzionale del CSM non esclude la sottoposizione degli atti a contenuto discrezionale dal medesimo adottati allo scrutinio giudiziale di legittimità, a mezzo di apprezzamenti che, pur non potendosi addentrare nel merito delle scelte compiute dall'Organo, non si arrestano alla sola verifica di conformità degli atti a legge, bensì si estendono anche alla disamina di quei vizi in cui si declina la figura dell'eccesso di potere, secondo i relativi profili sintomatici. In altre parole, se le determinazioni del CSM con cui vengono individuati i soggetti cui affidare uffici direttivi costituiscono esercizio di potere discrezionale e se la scelta dell'organo di autogoverno risponde anche a valutazioni di opportunità alla quale il giudice amministrativo non può sovrapporre una propria autonoma valutazione, essa è comunque soggetta a sindacato in sede di giurisdizione di legittimità, oltre che per violazione di legge, anche per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, nonché per carenza di motivazione o di istruttoria.
1.2. Il sindacato giurisdizionale sulle delibere con cui il CSM conferisce ai magistrati uffici direttivi può estendersi all'esame dei presupposti di fatto e alla congruità e ragionevolezza della motivazione posti a base della decisione, nonché all'accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.

2. Sui criteri che, in materia di conferimento di uffici direttivi, debbono orientare concretamente la scelta dei soggetti aspiranti detti uffici.
2.1. In tema di conferimento di uffici direttivi vengono in rilievo l'art. 12 D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 e, ratione temporis, la circolare del CSM n. P-19244 del 3 agosto 2010 – delibera del 30 luglio 2010, recante il testo unico sulla dirigenza giudiziaria, la quale, nella Parte I, dispone in via generale, che i requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio costituiscono imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali, e che ai fini del conferimento degli incarichi direttivi deve essere apprezzato anche il prestigio dell’aspirante, valutato in riferimento alla stima acquisita all’interno e all’esterno degli uffici giudiziari, oltre che per l’impegno profuso nell’attività giudiziaria, il rigore morale, le doti di carattere e le qualità umane.
2.2. Il paragrafo 1 della circolare P-19244/2010 stabilisce i criteri per il conferimento degli uffici direttivi, prevedendo che, per essi tutti, la valutazione debba fare riferimento alle “attitudini” e al “merito”, che, in una valutazione integrata, “confluiscono in un giudizio complessivo e unitario”. L'anzianità, di cui si esclude la pari rilevanza, viene in considerazione nei limiti indicati al punto 2. La circolare chiarisce (paragrafo 1.1.) che il profilo del “merito” investe la verifica dell’attività anche giudiziaria svolta, e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza e impegno e altre qualità ivi analiticamente individuate. Quanto, invece, alle “attitudini” la circolare stabilisce (paragrafo 1.2.) che per esse si intende la capacità di organizzare, programmare e gestire le risorse in rapporto alle necessità dell’ufficio e alle risorse disponibili. Viene in rilievo anche la propensione all’impiego delle tecnologie avanzate, la capacità di valorizzare le inclinazioni dei magistrati e dei funzionari, l’ideazione e la realizzazione degli adattamenti organizzativi.
2.3. Richiamati alcuni elementi specifici e significativi per la valutazione attitudinale, individuati direttamente dalla normativa primaria (commi 10 e 11 dell’art. 12 del d.lgs. 106/2006: pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura) la circolare P-19244 prescrive di verificare le doti organizzative anche con riguardo ai parametri e agli indicatori dell’attitudine direttiva, individuati di concerto con il Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d) del d.lgs. 160/2006 e inglobati nella stessa circolare. La circolare P-19244 illustra quindi i 9 indicatori del parametro “capacità di organizzare e programmare l’attività” e gli indicatori del parametro “capacità di gestire le risorse”, nonché altri elementi rilevanti nella valutazione attitudinale (paragrafo 1.2.2).
2.4. Il paragrafo 4 della circolare P-19244, dedicato al giudizio comparativo, precisa che la valutazione comparativa tra gli aspiranti all’ufficio è effettuata “al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali, e prescrive che le ragioni della scelta devono risultare da una espressa motivazione.

3. Ampiezza della discrezionalità del C.S.M. nel valutare i requisiti attitudinali dei magistrati al fine del conferimento di uffici direttivi e semidirettivi e motivazione degli atti di conferimento dei medesimi uffici.
3.1. All’amplissima discrezionalità di cui il CSM gode nel valutare i requisiti attitudinali dei magistrati al fine del conferimento di posti direttivi e semidirettivi, consegue, quale insopprimibile garanzia della effettiva scrutinabilità delle relative delibere in sede di giudizio di legittimità, la necessità che tali atti manifestino che l’Organo di autogoverno abbia attentamente esaminato e valutato tutti gli elementi rilevanti del curriculum dei candidati (tra tante, Tar Lazio, Roma, I, 5 marzo 2002, n. 1659; C. Stato, IV, 24 luglio 2003, n. 4241).
3.2. Proprio perché i provvedimenti di nomina dei magistrati a incarichi direttivi adottati dal Consiglio Superiore della Magistratura sono espressione un'ampia valutazione discrezionale, e sono sindacabili in sede di legittimità solo ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà, gli atti di conferimento di Uffici direttivi non necessitano di una motivazione particolarmente estesa, purché da essa emerga, ancorché in modo sintetico, ma chiaro, esplicito e coerente, le ragioni in base alle quali l'organo deliberante, procedendo all'apprezzamento complessivo dei candidati, si sia convinto circa la preferenza da attribuire ad un candidato rispetto agli altri (C. Stato, IV, 14 aprile 2010, n. 2098). In altre parole, la scelta del candidato più idoneo ai fini del conferimento dei predetti uffici, da formularsi in un'ottica comparativa, non può che essere ancorata ai profili qualitativi e agli elementi significativi dell'idoneità all'espletamento delle funzioni semidirettive e trovare fondamento nei percorsi professionali dei candidati come attestati dagli elementi ricavabili dalle previste fonti di conoscenza e di valutazione, dovendo le capacità espresse essere riguardate come indicatori di attitudine in quanto sintomatiche della idoneità al conferimento dell'ufficio, mediante proiezione prognostica sulla base di un percorso argomentativo congruo e razionale, convincente quanto ad indicazione dei presupposti e conclusioni tratte in ordine alla misura della garanzia di idoneità, tramite indicazione degli elementi su cui si basa il giudizio di maggiore idoneità allo svolgimento dell'incarico, in relazione alla natura dello stesso (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 agosto 2010, n. 29508).
3.3. La giurisprudenza amministrativa riconosce poi da sempre che l’eventuale minor scandaglio del percorso professionale del candidato che non risulti destinatario della proposta ovvero la minor enfasi nell’illustrazione dei suoi meriti non rivelano autonoma attitudine a far ritenere inficiato l’operato apprezzamento di tenore complessivo dell’Organo di autogoverno, né, conseguentemente, sono idonei a condurre ad un giudizio di illegittimità degli esiti della relativa procedura.
3.4. Negli atti di conferimento di uffici direttivi e semidirettivi debbono emergere, ancorché in modo sintetico, ma chiaro, esplicito e coerente, le ragioni in base alle quali l'organo deliberante, procedendo all'apprezzamento complessivo dei candidati, si sia convinto circa la preferenza da attribuire a un candidato rispetto agli altri.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, 11 aprile 2013, n. 03721
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