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Conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi

Ordinamento giudiziario Giustizia amministrativa

Natura autoesecutiva delle sentenze del Giudice Amministrativo. Efficacia caducante della perdita della qualifica di procuratore aggiunto sulla nomina a vicario di Procuratore della Repubblica. Ammissibilità delle domande formulate da magistrati ordinari intese ad accertare la fondatezza della loro pretesa ad assumere la reggenza di Ufficio di procuratore della Repubblica. Risarcimento del danno per perdita del diritto di esercitare funzioni direttive e semidirettive
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, Sentenza 3 settembre 2012, n. 07474

Principio

1. Natura autoesecutiva delle sentenze del Giudice Amministrativo.
1.1. La sentenza pronunciata in grado d’appello dal giudice amministrativo (come, del resto, quella di primo grado, ex art. 33, II comma c.p.a.) è esecutiva anche se non è ancora passata in giudicato, potendo solo essere eccezionalmente sospesa, ove impugnata con ricorso per cassazione, dallo stesso Consiglio di Stato (cfr. art. 111 c.p.a.).
1.2. La sentenza del G.A. che annulli la delibera del C.S.M. di conferimento di incarico semidirettivo ha un contenuto demolitorio, ed è, per ciò stesso, autoesecutiva: l'effetto giuridico si realizza immediatamente ed esclusivamente mediante l'emanazione della statuizione di annullamento da parte del giudice, senza bisogno che l'Amministrazione compia una consequenziale attività, materiale ovvero giuridica, al fine di attribuire al ricorrente l'utilità effettiva che questi ha inteso ottenere con la proposizione del ricorso (cfr. sulla conseguente inammissibilità di un ricorso per ottemperanza della sentenza di annullamento, ex multis, C.d.S., IV, 27 dicembre 2011, n. 6875; id. V, 10 agosto 2010, n. 5549).
1.3. È naturalmente possibile che la sentenza demolitoria, ancorché autoesecutiva, importi anche obblighi ripristinatori e conformativi per l’Amministrazione, derivanti dall'annullamento giurisdizionale dell'atto illegittimo: ma ciò si aggiungerà al primario effetto demolitorio, e non determinerà certo la sospensione di quest’ultimo derivante ex lege dalla sentenza, in attesa che la parte resistente si determini a dare osservanza agli ulteriori suoi obblighi.

2. Efficacia caducante della perdita della qualifica di procuratore aggiunto sulla nomina a vicario di Procuratore della Repubblica.
2.1. Nel caso di annullamento in sede giurisdizionale della delibera del C.S.M. di conferimento delle funzioni di procuratore aggiunto presso Procura della Repubblica, detta delibera cessa di operare, e ciò con effetto retroattivo, venendo altresì meno il necessario presupposto affinché il magistrato potesse esercitare le funzioni di supplente – reggente, con automatico effetto caducante sulla nomina a vicario, costituendo la valida nomina ad aggiunto un requisito imprescindibile per la prima (cfr. art. 1, comma 3, D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106). 
2.2. Dopo la sentenza d’appello che annulli l'atto di nomina a procuratore aggiunto di magistrato ordinario, che nel frattempo abbia assunto la qualità di vicario del Procuratore della Repubblica ex art. 1, comma 3°, D.Lgs. n. 106/2006, il medesimo magistrato non ha più alcun particolare titolo a reggere l’ufficio e deve anzi subito cessarne, potendo altrimenti configurarsi una condotta oggettivamente usurpativa.
2.3. È illegittima la decisione del C.S.M., in quanto assunta in violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa (artt. 97 e 98 e 28 Cost.), nonché del principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt., 24, 101, 103 e 113 Cost.), che disconosca l’autoesecutività e l’immediata efficacia ex lege delle sentenze del giudice amministrativo.

3. Ammissibilità delle domande formulate da magistrati ordinari intese ad accertare la fondatezza della loro pretesa ad assumere la reggenza di Ufficio di procuratore della Repubblica.
3.1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva sulle controversie in materia di rapporti di lavoro per il personale in regime di diritto pubblico, tra cui i magistrati ordinari, ex artt. 63 e 3 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165: e non è revocabile in dubbio che, ove la posizione fatta valere sia di diritto soggettivo, il giudice amministrativo può, come il giudice ordinario, emettere anche sentenza di accertamento.
3.2. È fondata la domanda del procuratore aggiunto più anziano di assumere la reggenza di Procura della Repubblica, ove sia vacante l'incarico di Procuratore della Repubblica, ancorché la posizione soggettiva del medesimo procuratore aggiunto non possa essere correttamente qualificata di diritto soggettivo, quanto piuttosto in termini di potestà: la norma attribuisce bensì la reggenza, senza necessità di alcun atto intermedio, discrezionale o vincolato, direttamente all’aggiunto più anziano, per effetto di tale sua funzione; ma, a sua volta, quegli non ha una mera facoltà, inerente ad un diritto, ma anche un obbligo di assumere la reggenza fino alla presa di servizio del nuovo procuratore.

4. Risarcimento del danno per perdita del diritto di esercitare funzioni direttive e semidirettive.
4.1. All'azione di risarcimento danni proposta dinanzi al giudice amministrativo si applica, ai sensi dell'art. 64 comma 1, c.p.a., il principio dell'onere della prova previsto nell'art. 2697 c.c., in virtù del quale spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi del danno di cui si invoca il ristoro per equivalente monetario, con la conseguenza che, laddove la domanda di risarcimento danni non sia corredata dalla prova del danno da risarcire, la stessa deve essere respinta (Cons. St., Sez. III, 30 novembre 2011, n. 6342). Tale onere, va soggiunto, non può essere eluso con un generico richiamo a criteri equitativi, che costituiscono soltanto un parametro residuale e presuppongono comunque che l’esistenza di un danno sia già stata dimostrata.
4.2. Nel caso in cui il ricorrente lamenti un danno da perdita di chance, questi devi fornire elementi utili al fine rendere possibile definire con ragionevole approssimazione la riduzione della propria chance.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, 3 settembre 2012, n. 07474
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