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Conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi

Ordinamento giudiziario

Sindacabilità delle deliberazioni con cui il Csm conferisce uffici direttivi o semi-direttivi ai magistrati
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 17 settembre 2013, n. 04634

Principio

Sulla sindacabilità delle deliberazioni con cui il Csm conferisce uffici direttivi o semi-direttivi ai magistrati.

1. Le deliberazioni con le quali il Csm conferisce uffici direttivi o semi-direttivi ai magistrati sono pur sempre espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, il cui sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti, della congruità e della ragionevolezza delle motivazioni, nonché all'accertamento del nesso logico di conseguenzialità fra presupposti e conclusioni.

2. Le minime differenze talvolta riscontrabili tra i profili sovente di altissimo livello professionale fanno si che il giudizio di legittimità debba svolgersi nello stretto alveo della manifesta irragionevolezza ed irrazionalità ovvero dell’evidente sviamento di potere. Il limite è costituito dalla necessità che il riscontro di legittimità del g.a. non trasmodi oltre il vaglio di quei difetti degli atti stessi suscettibili di concretizzare il vizio di eccesso di potere (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 9 marzo 2012 n. 1351).

3. Attengono al merito amministrativo le valutazioni del CSM circa: le non comuni doti di preparazione, capacità di operosità, diligenza, equilibrio dimostrate sia nel settore requirente che in quello giudicante; il grande equilibrio, le  grandi capacità tecnico-professionali, l’alto acume investigativo, la capacità di coordinamento degli organi di polizia giudiziaria; l’eccezionale impegno nella riduzione dell’arretrato giacente; le esperienze maturate.

Cons. St., Sez. 4, 17 settembre 2013, n. 04634
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