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Conferenza di servizi

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Conferenza di servizi ex art. 14-quater legge n. 241/1990. Pareri postumi. Nullità
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 3, Sentenza 15 gennaio 2014, n. 00036

Principio

Conferenza di servizi ex art. 14-quater legge n. 241/1990. Pareri postumi. Nullità.

1. Dal dato letterale dell’art. 14 quater, comma 1, legge n. 241/1990 e dalla ratio della stessa può desumersi che il legislatore, che ha comminato la “inammissibilità” dei pareri postumi, resi cioè fuori dalla conferenza di servizi, ha inteso disporne la “nullità”, come del resto può ritenersi confermato dal disposto del precedente art. 14 ter della L. n. 241/90, ove si conferma che l’Amministrazione, in sede di adozione dell’atto terminale, può e deve tenere conto solo degli apporti forniti in sede di conferenza di servizi. La possibilità di esprimere pareri “postumi” rispetto a quelli espressi in sede di conferenza di servizi, sui quali si è formato il provvedimento conclusivo, significherebbe svuotare di contenuto la funzione semplificativa ed acceleratoria dell’istituto della conferenza stessa. 
2. Dall’art. 14 quater, comma 1, legge n. 241/1990, modifica introdotta dall’art. 8 della L. n. 15/2005, si ricava il principio di obbligatorietà della conferenza di servizi, venendo imposto a tutte le amministrazioni tenute ad adottare le proprie determinazioni esprimano il proprio avviso in tale sede (C.G.A., sent. n. 1006 del 9/12/2008), con conseguente nullità dei pareri resi al di fuori della stessa (in termini TAR Catanzaro, sent. n. 45 del 27/01/2010).
3. La nullità dei pareri postumi, per violazione dell'art. 14 quater legge n. 241/1990, non esclude che il parere negativo espresso fuori dalla conferenza di servizi possa valere come elemento propulsivo ai fini dell’eventuale annullamento del provvedimento adottato dall’Amministrazione (a conclusione della conferenza di servizi), ma ciò deve avvenire nel rispetto della tutela delle prerogative procedimentali del destinatario dell’atto, ossia previa convocazione di apposita (nuova) conferenza di servizi.
4. Una volta individuato nella conferenza di servizi il modulo procedimentale ordinario essenziale alla formazione del successivo titolo abilitativo, è illegittimo il parere sfavorevole espresso al di fuori del confronto dialettico contestuale della conferenza predetta (Cons. di Stato, sent. n. 1562 del 15 marzo 2013, Sez. VI; cfr. anche, in materia, C.g.a. sent. n. 1368 del 4 novembre 2010 che annulla in parte T.A.R. Palermo, Sez. I, 9 settembre 2009 n. 1478).
5. Ai sensi dell'art. 14 quater L. 7 agosto 1990 n. 241, un parere negativo reso al di fuori della conferenza di servizi deve ritenersi tamquam non esset e come tale privo di effetti preclusivi rispetto all'ulteriore seguito del procedimento (T.A.R. Molise sent. n. 124 del 15 febbraio 2013).

T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 3, 15 gennaio 2014, n. 00036
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