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Conferenza di servizi

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Ambiente, parchi e aree protette

Non costituiscono atti immediatamente impugnabili le determinazioni conclusive espresse in sede di conferenza di servizi da amministrazioni preposte alla tutela di valori sensibili (nella specie, nell'ambito del procedimento finalizzato alla realizzazione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico ex art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 6 maggio 2013, n. 02417

Principio

Non costituiscono atti immediatamente impugnabili le determinazioni conclusive espresse in sede di conferenza di servizi da amministrazioni preposte alla tutela di valori sensibili (nella specie, nell'ambito del procedimento finalizzato alla realizzazione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico).

1. La semplificata e concentrata disciplina procedimentale ad hoc per l’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è definita dall'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), il quale – al comma 3 - individua nella conferenza di servizi (detta decisoria) il modulo procedimentale ordinario essenziale alla formazione del successivo titolo abilitativo funzionale alla costruzione e all'esercizio di tali impianti.
2. Ai sensi del comma 3 dell'art. 12 D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, l'autorizzazione “va rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico”; e ai sensi del comma 4 in relazione a tale procedimento trovano applicazione, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
3. Per quanto riguarda i lavori della conferenza di servizi, ai sensi della stessa l. n. 241 del 1990, l'autorità procedente cui spetta l'iniziativa di indire la conferenza di servizi, assume la determinazione conclusiva tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza (art. 14-ter,comma 6-bis). Tanto però non si verifica, ove in sede di conferenza sia espresso il dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. In tal caso l'eventuale superamento del dissenso deve avvenire seguendo le specifiche vie procedimentali appositamente stabilite dal successivo articolo 14-quater (in tal senso: Cons. giust. amm. sic., 11 aprile 2008, n. 295; Cons. Stato, VI, 22 febbraio 2010, n. 1020; id., 23 febbraio 2011, n. 1132; id., 23 maggio 2012, n. 3039; 15 gennaio 2013, n. 220): il che è dalla legge (art. 14-quater, comma 3) previsto “in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione”.
4. Nell’ambito del particolare modulo procedimentale di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, il rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990 in materia di conferenza di servizi è operato in modo pieno ed integrale, il che rende applicabili gli orientamenti formatisi in subiecta materia. Di talché non può ritenersi non applicabile, in tema di autorizzazione unica, l'art. 14-quater della legge n. 241 del 1990 (in tema di effetti del dissenso espresso in sede di conferenza di servizi anche da parte di un’amministrazione preposta alla tutela di un valore ‘sensibile’ di rilievo costituzionale). Tale integrale applicabilità discende – tra l’altro – dall’espresso richiamo allo strumento della conferenza di servizi nella sua disciplina unitariamente intesa contenuto nell'art. 12 D.Lgs. n. 387/2003. La disposizione da ultimo richiamata, infatti, individua nella conferenza di servizi (detta decisoria) il modulo procedimentale ordinario essenziale alla formazione del successivo titolo abilitativo funzionale alla costruzione e all'esercizio di tali impianti (in tal senso: Cons. Stato, VI, 15 gennaio 2013, n. 220).
5. Una volta chiarito che, in tema di conferenze di servizi decisorie prodromiche al rilascio delle autorizzazioni uniche di cui all’articolo 12 D.Lgs. n. 387/2003, trovano applicazione le coordinate interpretative proprie dell’autorizzazione unica, troverà altresì applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui gli atti presupposti a tale rilascio (ad es., i pareri e le posizioni espresse in sede di conferenza di servizi) costituiscono atti interni di una conferenza di servizi decisoria, nei cui confronti non è in via di principio ammissibile una impugnazione diretta. Di talché, le determinazioni conclusive delle conferenze decisorie (e, a maggior ragione, le prodromiche valutazioni espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, che qui vengono in rilievo) hanno valenza meramente endoprocedimentale e, conseguentemente, non siano autonomamente impugnabili.
6. Nel quadro della riforma di cui alla legge 11 febbraio 2005, n. 15 il legislatore ha inteso enfatizzare la valenza sistematica e la piena autonomia concettuale, nell'ambito dell'azione amministrativa, dell’espressione provvedimentale all'esito della conferenza di servizi. La scelta del legislatore di mantenere un provvedimento espresso come momento conclusivo della complessiva vicenda corrisponde alla volontà di lasciare inalterato il complessivo sistema di garanzie trasfuso nel nuovo Capo IV-bis della l. n. 241 del 1990, con particolare riguardo all'onere di comunicazione, all'acquisto di efficacia e - sussistendone le condizioni - al carattere di esecutorietà del provvedimento. Sotto tale aspetto, appare non plausibile che la scelta del legislatore del 2005, laddove si è risolta nella scelta di mantenere nell'economia complessiva della conferenza di servizi un momento claris verbis provvedimentale (art. 14-ter, cit., comma 9), sia da intendere come un sorta di lapsus calami del legislatore (atteso che il provvedimento non rappresenterebbe altro, se non un “atto meramente esecutivo e consequenziale delle determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi” - si richiama nuovamente quanto affermato, nella vigenza della precedente disciplina (cfr. Cons. Stato, sent. 5708/2003).
7. All'indomani della riforma del 2005, la scelta di mantenere sostanzialmente inalterata la struttura bifasica (articolato fra la fase comunque procedimentale che si conclude con la determinazione conclusiva della conferenza e la successiva fase provvedimentale) testimonia un modello che il legislatore ha inteso far proprio nel fissare le regole di funzionamento della conferenza di servizi e che si compendia nella necessità che, all'esito dei lavori della conferenza decisoria, sopraggiunga pur sempre un provvedimento conclusivo (del quale la conferenza rappresenta solo un passaggio procedurale) avente la veste di atto adottato, in via ordinaria, da un organo monocratico dell'Amministrazione procedente.

Cons. St., Sez. 6, 6 maggio 2013, n. 02417
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