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Condono

Urbanistica e edilizia Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Sulla rilevanza del vincolo sopravvenuto nell'esame delle domande di condono.
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 31 maggio 2013, n. 03015

Principio

1. Sulla rilevanza del vincolo sopravvenuto nell'esame delle domande di condono.

In base alla pacifica giurisprudenza (consolidatasi a seguito della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 20 del 1999), il quadro normativo riconducibile alle disposizioni dei primi due condoni (di cui alle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994) va inteso nel senso che, se nel corso del procedimento di esame della domanda di condono entra in vigore una normativa o è emesso un provvedimento, che determina la sopravvenienza di un vincolo di protezione dell’area in questione, l’autorità competente ad esaminare l’istanza di condono deve acquisire il parere della autorità preposta alla tutela del “vincolo sopravvenuto”, che deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi.

2. Sulle ipotesi in cui può ritenersi superflua la comunicazione di avvio procedimento.

Le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalmente, nel senso che occorra annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, dovendosi piuttosto interpretare nel senso che la comunicazione è superflua, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, tutte le volte che la conoscenza sia comunque intervenuta, sì da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende la comunicazione prevista dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990; ciò che può pure rilevarsi quando l'Amministrazione abbia posto in essere atti che hanno consentito all’interessato di conoscere  comunque la situazione, ponendolo nella condizione di influire sul contenuto del provvedimento.

Cons. St., Sez. 6, 31 maggio 2013, n. 03015
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