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Condono edilizio

Urbanistica e edilizia

Condono. Comproprietà e condominio. Soggetti titolati a proporre l'istanza. Verifica dei requisiti soggettivi da parte dell'Amministrazione. Occorre.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 25 settembre 2014, n. 04818

Principio

Condono. Comproprietà e condominio. Soggetti titolati a proporre l'istanza. Verifica dei requisiti soggettivi da parte dell'Amministrazione. Occorre.
1. Il Comune, prima di rilasciare il permesso di costruire, in accordo con il primo comma dell'art. 11 d.P.R. 380/2001, ha sempre l'onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 4 aprile 2012 n. 1990).
2. Sono titolati a richiedere il condono edilizio coloro che hanno titolo a richiedere la concessione edilizia o l’autorizzazione, ma anche, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima: la sanatoria, quindi, è fungibile ratione personarum, ma a condizione che sia acquisito in modo univoco il consenso comunque manifestato dal proprietario.
3. Il soggetto che sottoscrive un atto di impegno ad acquistare un locale ha un interesse al conseguimento della sanatoria ed è pertanto titolato a richiederla (cfr. Cons. St., sez. VI, 27 giugno 2008, n. 3282).
4. Qualora vi sia dissidio tra comproprietari sull'opportunità di presentare un istanza di condono, in quanto le opere interessate afferiscono al diritto di solo alcuni di essi, l’istruttoria della pratica ed il provvedimento finale devono dar conto della verifica della legittimazione del soggetto richiedente (cfr. Cons. giust. amm. 3 giugno 2009, n. 84/2009).
5. L’istituto del condono non è applicabile qualora l’abuso sia stato realizzato dal singolo condomino su aree comuni, in assenza di ogni elemento di prova circa la volontà degli altri comproprietari, atteso che, diversamente opinando, l’amministrazione finirebbe per legittimare una sostanziale appropriazione di spazi condominiali da parte del singolo condomino, in presenza di una possibile volontà contraria degli altri, i quali potrebbero essere interessati all’eliminazione dell’abuso anche in via amministrativa e non solo con azioni privatistiche (cfr. Cons. St., sez. VI, 27 giugno 2008, n. 3282).
6. L'autocertificazione della qualità di proprietario, ancorché resa nelle forme di legge, non è sufficiente ad accertare l'esistenza in capo al soggetto richiedente la sanatoria edilizia di un valido titolo di disponibilità giuridica dell’immobile (nel caso di specie era stata resa un'autocertificazione ai sensi dell’art. 2 della L. n. 15 del 1968 e art. 1 del DPR n. 403/1998).

Cons. St., Sez. 4, 25 settembre 2014, n. 04818
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