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Condono edilizio

Urbanistica e edilizia Atto amministrativo e silenzio della P.A.

1. Procedimenti amministrativi avviati a istanza di parte. Omessa comunicazione del responsabile del procedimento. Mera irregolarità. Irrilevanza. 2. Motivazione dell'atto amministrativo ob relationem. Legittimità. 3. Condono edilizio. Legge regionale Toscana n. 53/2004. Necessità di un provvedimento espresso conclusivo del procedimento. Necessità. Formazione del atto di assenso per silentium. Esclusione
T.A.R. Toscana, Sez. 3, Sentenza 26 febbraio 2014, n. 00381

Principio

1. Procedimenti amministrativi avviati a istanza di parte. Omessa comunicazione del responsabile del procedimento. Mera irregolarità. Irrilevanza.
Nei procedimenti amministrativi avviati a istanza di parte, la mancata comunicazione del responsabile del procedimento costituisce una mera irregolarità, tale quindi da non inverare una ipotesi di illegittimità dell’atto suscettibile di condurre all’annullamento dello stesso, ciò sulla base dell’assorbente rilievo per cui, a norma dell’art. 5, comma 2, della legge n. 241 del 1990, la mancata designazione del responsabile del procedimento implica solo che sia considerato responsabile il funzionario preposto alla competente unità organizzativa (TAR Napoli, sez. 7^I, 13 gennaio 2012, n. 142; Cons. Stato, sez. 5^, 20 giugno 2011, n. 3681; TAR Lazio – Roma, sez. 3^, 9 settembre 2010, n. 32207).

2. Motivazione dell'atto amministrativo ob relationem. Legittimità.
La legge sul procedimento amministrativo prevede espressamente, in armonia peraltro con la giurisprudenza amministrativa anche precedente al 1990, che la motivazione del provvedimento amministrativo possa risultare “da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa”, attraverso cioè il meccanismo della motivazione ob relationem.

3. Condono edilizio. Legge regionale Toscana n. 53/2004. Necessità di un provvedimento espresso conclusivo del procedimento. Necessità. Formazione del atto di assenso per silentium. Esclusione.
L’art. 5, comma 3, della legge regionale Toscana n. 53/2004, diversamente da quanto previsto a livello statale, non ha qualificato l’inerzia dell’Amministrazione sulla domanda di sanatoria come silenzio-assenso, comportante quindi l’accoglimento dell’istanza, bensì come mero inadempimento all’obbligo posto dalla legge di adottare l’atto nel termine stabilito, inadempimento che tuttavia non comporta l’assentimento all’istanza presentata, necessitante di un provvedimento espresso. Ne consegue che non può utilmente invocarsi l’ottenimento della sanatoria in forma silenziosa (TAR Toscana, sez. 3^, 17 settembre 2013, n. 1280; id. 14 gennaio 2011, n. 73).

T.A.R. Toscana, Sez. 3, 26 febbraio 2014, n. 00381
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