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Condono edilizio in area sottoposta a vincolo paesaggistico

Urbanistica e edilizia

1. Piani paesistici o urbanistico territoriali. Finalità. Individuazione degli interventi incompatibili. 2. (segue): inedificabilità assoluta. Condono. Rigetto. Necessità. Motivazione. Non occorre. È attività vincolata. 3. Abusi edilizi. Ordine di demolizione. Omesso avvertimento che, in caso di inottemperanza, il bene abusivo verrà acquisito al patrimonio comunale. Irrilevanza. Mera irregolarità. 4. (segue): omessa individuazione delle aree pertinenziali assoggettabili a confisca. Irrilevanza. 5. Pertinenza edilizia. Nozione.
T.A.R. Toscana, Sez. 3, Sentenza 16 ottobre 2014, n. 01597

Principio

1. Piani paesistici o urbanistico territoriali. Finalità. Individuazione degli interventi incompatibili.
1.1. La funzione dei piani paesistici o urbanistico territoriali approvati ai sensi della l. n. 431/1985 è quella di individuare in negativo gli interventi che, per l'inconciliabilità con il contesto, sono in posizione di incompatibilità assoluta con i valori salvaguardati dal vincolo e che per questa ragione i suddetti strumenti sono abilitati ad introdurre un regime di immodificabilità per zone, o per categorie di opere reputate comunque incompatibili con i valori protetti e, dunque, non realizzabili (Consiglio di Stato sez. VI, 02/03/2011, n. 1300).
1.2. Il disposto dell’art. 37 comma 5 della L.R. Toscana n. 1/1995, in base al quale “le prescrizioni ed i vincoli approvati o adottati ai sensi dell'articolo 3 della L.R. Toscana n.74/1984 acquistano il valore delle salvaguardie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11”, non attenua la portata assoluta del vicolo di inedificabilità discendente dai piani paesistici approvati. Tale norma, interpretata alla luce del contesto normativo nazionale, che prevede la obbligatorietà della adozione dei piani paesistici da parte delle regioni, può stare solo a significare che la disciplina dei piani approvati sotto l’impero della L.R. Toscana n.74/1984 continua ad essere efficace fino a quando con la approvazione dei piani di indirizzo territoriale venga data la stura al nuovo sistema di tutele e competenze introdotto dalla L.R. Toscana n. 1/1995.

2. (segue): inedificabilità assoluta. Condono. Rigetto. Necessità. Motivazione. Non occorre. È attività vincolata. 
2.1. In presenza di un vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta, la reiezione della domanda di condono ha natura vincolata e non necessita, quindi, di alcuna motivazione ulteriore rispetto al richiamo della disciplina vincolistica, essendo irrilevanti eventuali autorizzazioni rilasciate in contrasto con la disciplina territoriale.
2.2. Il mancato avviso di avvio del procedimento non può determinare l’illegittimità del provvedimento quando è preordinato alla adozione di un atto di natura vincolata che, dati certi presupposti sostanziali non avrebbe potuto avere un diverso contenuto.

3. Abusi edilizi. Ordine di demolizione. Omesso avvertimento che, in caso di inottemperanza, il bene abusivo verrà acquisito al patrimonio comunale. Irrilevanza. Mera irregolarità. 
Nel caso di provvedimenti repressivi di abusi edilizi, l’omessa avvertenza, secondo cui la mancata ottemperanza all’ordine demolizione comporta la automatica acquisizione al patrimonio comunale delle aree interessate dall’abuso, non può considerarsi ragione di annullabilità del provvedimento sanzionatorio. Si tratta, infatti, di una mera irregolarità dell’atto consistente nel richiamare una conseguenza giuridica già prevista dalla legge e che, pertanto, deve presumersi nota.

4. (segue): omessa individuazione delle aree pertinenziali assoggettabili a confisca. Irrilevanza.
La mancata individuazione nell’ordinanza di demolizione delle aree pertinenziali assoggettabili a confisca non può considerarsi ragione di annullabilità dell'ingiunzione medesima, atteso che la consistenza di tali appezzamenti può essere determinate anche nel provvedimento che, accertando l’inottemperanza alla ingiunzione, ne dichiara l’acquisizione al patrimonio del Comune (TAR Napoli, VIII; 16/04/2014 n. 2174).

5. Pertinenza edilizia. Nozione.
La nozione edilizia di pertinenza, diversamente da quella civilistica, non richiede solo un rapporto di strumentalità dell’opera con un bene principale ma anche la scarsa rilevanza dell’impatto territoriale della stessa (nel caso specifico si trattava di una pluralità di volumi abusivi - alcuni di notevole consistenza - realizzati sulla medesima area).

T.A.R. Toscana, Sez. 3, 16 ottobre 2014, n. 01597
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