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Condizione giuridica del demanio pubblico

Demanio e patrimonio

Tutela in via amministrativa dei beni pubblici
T.A.R. Campania Salerno, Sez. 2, Sentenza 23 settembre 2013, n. 01924

Principio

Tutela in via amministrativa dei beni pubblici 

1. L’aspetto qualificante la proprietà pubblica, rispetto al modello dominicale privatistico, è rappresentato dal regime di tutela, compendiato nell’art. 823 comma secondo c.c. In base a quest’ultima norma, che la giurisprudenza ha esteso anche ai beni patrimoniali (Cass. 23 novembre 1985 n.5808), l’amministrazione, nella tutela della proprietà e del possesso del demanio pubblico, ha la possibilità di percorrere la via amministrativa, appropriandosi coattivamente del bene o, alternativamente, avvalersi dei mezzi ordinari e agire dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria come qualsiasi altro soggetto privato.
2. Allorquando l'autorità comunale agisca in via amministrativa per la tutela dei beni che fanno parte del patrimonio comunale (cfr. art. 823, comma 2, c.c.), diffidando il soggetto che detenga sine titulo un un'area di proprietà comunale di rilasciarlo spontaneamente, l'ordine di rilascio consiste in una semplice diffida che, di per sé, non assume alcuna valenza lesiva, peraltro, non richiesta né necessaria.
3. Il provvedimento di rilascio, ai sensi dell’art. 823, comma 2, cod. civ., può essere legittimamente emanato senza la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento e senza instaurare alcun contraddittorio con l’interessato, trattandosi di un provvedimento di autotutela esecutiva che l’amministrazione è tenuta ad adottare per rientrare in possesso di un bene demaniale abusivamente detenuto da un privato (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 10 maggio 2004, n. 8420). In altri termini, trattandosi di un provvedimento basato sul presupposto della mancata consegna spontanea del bene da parte del soggetto che lo occupa sine titulo, si versa in una situazione in cui non può ravvisarsi alcuna possibilità di cooperazione da parte del privato nella valutazione comparativa degli interessi compresenti nella vicenda e, quindi, non sussiste l’obbligo di effettuare la comunicazione di avvio di procedimento (ex multis TAR Napoli, Sez. VII, 23 maggio 2007 / 19 giugno 2007, n. 6217).

T.A.R. Campania Salerno, Sez. 2, 23 settembre 2013, n. 01924
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