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Concorso riservato al solo personale già in servizio

Concorsi pubblici

Legittima indizione di bandi comunali riservati. Applicabilità dell'art. 91 del D. Lgs 267/2000.
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 7 ottobre 2013, n. 04919

Principio

1. Sulla legittima indizione di bandi comunali riservati.

L’indizione del bando riservato e la successiva nomina dell’unico candidato sono avvenute in contrasto sia con il Regolamento comunale delle assunzioni, che prevedeva il concorso interno salvo il caso in cui vi fosse stato un unico posto da assegnare, sia con il principio del pubblico concorso che, secondo il pacifico orientamento della Corte, è ammissibile solo allorché i posti riservati al personale dipendente risultino limitati al 50% di quelli complessivi (cfr. Corte cost. n. 373/2002).


2. Sull'applicabilità dell'art. 91 del D. Lgs 267/2000.

In tema di concorsi riservati ex art. 91 del D.Lgs. 267/2000, il quale al comma 3 consente la previsione di concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente, tale disposizione non può trovare applicazione quando la figura professionale messa a concorso (nella specie vigile urbano) non sia oggettivamente sussumibile tra quelle per cui è possibile derogare al regime ordinario, in ragione della necessità di garantire particolari profili o figure professionali con esperienza all'interno dell'ente. Anzi, a ben vedere, con riferimento alle mansioni di agente di p.s. proprio l’effettuazione di una selezione concorrenziale risulta lo strumento più idoneo all’individuazione del soggetto più qualificato.

Cons. St., Sez. 5, 7 ottobre 2013, n. 04919
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