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Concorso per dirigente scolastico

Concorsi pubblici Giustizia amministrativa

Improcedibilità del ricorso avverso il provvedimento di non ammissione alla prova orale di un concorso pubblico
T.A.R. Toscana, Sez. 1, Sentenza 19 aprile 2013, n. 00647

Principio

1. Improcedibilità del ricorso avverso il provvedimento di non ammissione alla prova orale di un concorso pubblico, ove non venga tempestivamente impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria finale.
1.1. L’impugnazione, inizialmente proposta avverso il provvedimento di esclusione o di non ammissione alla prova orale, deve successivamente essere estesa agli ulteriori atti pregiudizievoli, quali l’approvazione della graduatoria. Invero quest’ultimo provvedimento non si pone, rispetto a quelli preparatori (tra i quali rientra il giudizio sull’ammissione alla fase delle prove orali), in rapporto di consequenzialità immediata e diretta, in quanto implica una valutazione di interessi più ampia che tiene conto della posizione di tutti i concorrenti, e non solo di quelli esclusi (Cons. Stato, V, 23.3.2004, n. 1519). Pertanto, fermo restando l’onere di immediata impugnazione delle determinazioni incidenti sulla partecipazione al concorso, sussiste comunque anche l’onere di impugnare il provvedimento conclusivo della procedura concorsuale, determinandosi altrimenti l’inutilità dell’eventuale annullamento giudiziale dell’atto di non ammissione alla fase concorsuale dei colloqui (TAR Lazio, Roma, I ter, 10.1.2013, n. 183; TAR Campania, Salerno, I, 23.12.2008, n. 4287).
1.2. L'atto di approvazione della graduatoria finale di concorso non può ritenersi travolto dall’eventuale annullamento degli atti presupposti, giacché è dato prescindere dall’impugnativa della determinazione finale, quando sia già stato impugnato l’atto preparatorio ostativo all’ulteriore partecipazione alle prove selettive del ricorrente, solo qualora tra i due atti sussista un rapporto di presupposizione/consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che il provvedimento successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente in quanto non sono configurabili nuove valutazioni di interessi. Diversamente, allorquando l’atto finale, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca la determinazione preparatoria, non ne costituisca conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica ulteriori valutazioni di interessi, la tempestiva impugnazione dell’atto preparatorio non fa venire meno la necessità di proporre ricorso avverso il provvedimento finale: tanto accade con riferimento ai pubblici concorsi, nel rapporto tra atto di non ammissione del concorrente alle prove orali e delibera di approvazione della graduatoria finale, la quale non si pone, rispetto alla esclusione di uno o più concorrenti, in rapporto di consequenzialità immediata e diretta, implicando una valutazione di dati e interessi più ampia, rilevando nella fase conclusiva la posizione di tutti i candidati, e non solo quella degli esclusi (TAR Lazio, Roma, I ter, 10.1.2013, n. 183; TAR Abruzzo, L’Aquila, I, 29.3.2012, n. 189; TAR Toscana, I, 2.2.2010, n. 170). Ciò considerato, l’eventuale annullamento degli atti impugnati con il gravame in epigrafe non recherebbe alcuna utilità alla ricorrente, il cui interesse al conseguimento del bene della vita agognato (cioè al conseguimento di uno dei posti messi a concorso) è stato definitivamente pregiudicato dalla graduatoria finale, ormai inoppugnabile (Cons. Stato, V, 23.3.2004, n. 1519). 
1.3. Non può riconoscersi interesse attuale alla pronuncia sul ricorso avverso gli atti preparatori di un concorso quando non ne sia stato impugnato l'atto conclusivo (il provvedimento di approvazione della graduatoria), poiché, in materia di concorsi pubblici, l’impugnazione della determinazione di non ammissione alle prove orali non esime il candidato dall’onere di censurare anche l’atto conclusivo del procedimento concorsuale, la cui eventuale invalidità derivata dai vizi inficianti gli atti presupposti deve essere fatta valere (anche a tutela dei vincitori del concorso, che assumono la veste dei controinteressati) nel termine di decadenza, con ricorso autonomo o con motivi aggiunti, a pena di consolidamento degli esiti della selezione e di inutilità dell’eventuale decisione di accoglimento del ricorso inizialmente proposto (Cons. Stato, V, 8.9.2008, n. 4241).

T.A.R. Toscana, Sez. 1, 19 aprile 2013, n. 00647
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