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Concorsi pubblici

Concorsi pubblici Atto amministrativo e silenzio della P.A. Giustizia amministrativa

Sulla rilevanza del principio di trasparenza e della regola dell'anonimato nei concorsi pubblici.
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 11 luglio 2013, n. 03747

Principio

1. Sulla non necessità della notifica del ricorso ai controinteressati nel caso si tratti di procedure concorsuali ancora in corso di espletamento.
La qualifica di controinteressato in senso processuale richiede un requisito formale, costituito dalla presenza del nominativo nel provvedimento amministrativo, e un requisito sostanziale, costituito dalla sussistenza di un interesse contrario al mantenimento della situazione attuale, definita dal provvedimento stesso (v. art. 41 Cod. proc. amm.). Nel caso delle procedure concorsuali, la giurisprudenza ha affermato che, quando tali procedure sono in corso di espletamento, «non essendo ancora stata stilata la graduatoria definitiva, vi è ancora incertezza riguardo ai nominativi dei vincitori, non sono ravvisabili posizioni di controinteresse in senso tecnico giuridico in sede di impugnazione del provvedimento di esclusione di taluno dei candidati, posto che non risulta sufficientemente differenziata la posizione degli altri partecipanti, non ancora utilmente selezionati» In questi casi, pertanto, l’eventuale mancato perfezionamento della notificazione nei confronti di taluno dei controinteressati non costituisce causa di inammissibilità del ricorso.
2. Sui limiti di ammissibilità del ricorso collettivo.
Il ricorso collettivo è ammissibile nel solo caso in cui, oltre a sussistere una situazione di identità sostanziale e processuale in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive, manchi un conflitto di interessi tra le parti.
3. Sui presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata.
Devo ritenersi sussistere i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata contemplati dall’art. 60 Cod. proc. amm., in presenza di una regolare instaurazione del contraddittorio e di una istruttoria completa.
4.– Sull’interesse a ricorrere nelle procedure concorsuali.
Nelle procedure concorsuali l’interesse a ricorrere sorge nel momento in cui vengono adottati i provvedimenti finali di esclusione dal concorso per mancato superamento della prova scritta. Non esiste, pertanto, un onere di impugnazione immediata dei verbali della commissione e comunque degli atti aventi valenza endoprocedimentale.
5. Sul principio della trasparenza nei pubblici concorsi ed il conseguente obbligo dell’anonimato.
L’art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede che, salvo i casi stabiliti dalla legge, «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso». Ciò significa che la «forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni» (Corte cost., 9 novembre 2006, n. 363) è rappresentata «da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti» (Corte cost., 13 novembre 2009, n. 293). Il concorso pubblico, infatti: i) consente «ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza» (artt. 3 e 51); ii) garantisce il rispetto del principio del buon andamento (art. 97, primo comma), in quanto «il reclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit.); iii) assicura il rispetto del principio di imparzialità, in quanto «impedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in base a criteri di appartenenza politica e garantisce, in tal modo, un certo grado di distinzione fra l’azione del governo, normalmente legata agli interessi di una parte politica, e quella dell’amministrazione, vincolata invece ad agire senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell’ordinamento; sotto tale profilo il concorso rappresenta, pertanto, il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit. e 15 ottobre 1990, n. 453). Da tutto quanto esposto è dato trarre la considerazione che la pratica effettiva dell’anonimato per le prove scritte d’esame dei concorsi pubblici – come in generale per tutti gli esami scritti a rilievo pubblico – realizza in termini pratici principi e regole di dignità costituzionale. Dal che la sua indefettibilità in concreto.
6. Sulla operatività del principio dell’anonimato nell’espletamento delle prove scritte dei pubblici concorsi.
L’art. 14 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 disciplina gli adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine della prova scritta in modo da assicurare il rispetto effettivo del principio dell’anonimato - vale a dire della non riconoscibilità, anche ipotetica, dell’autore - degli scritti concorsuali, che costituisce garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico e rappresenta il diretto portato del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni. Sul piano strutturale, per perseguire nella realtà pratica un tale obiettivo, l’ordinamento prevede norme cogenti che, in rapporto ai suddetti principi costituzionali, configurano regole di condotte tipizzate, riconducibili all’amministrazione e ai candidati, che indefettibilmente vanno osservate nelle procedure concorsuali. La violazione di tali norme comporta un’illegittimità da pericolo astratto e presunto: solo con una siffatta rigorosa precauzione generale, infatti, è ragionevolmente garantita l’effettività dell’anonimato nei casi singoli. 
7. Sulla violazione delle norme in tema di anonimato nel caso di dati identificativi dei candidati leggibili attraverso le buste contenenti gli elaborati scritti.
Deve ritenersi che non siano state rispettate le normative vigenti in tema di anonimato dei candidati, qualora i loro dati identificativi siano leggibili attraverso le buste in presenza di una luce media naturale o artificiale. Le rammentate regole di condotta tipiche impongono infatti che le buste utilizzate non debbano consentire, in qualunque possibile condizione ambientale, che siano “leggibili” i nominativi. In tal caso, non è necessaria la prova dell’effettiva lettura dei nominativi. ma è sufficiente un accertamento astratto e non concreto della violazione. 
8. Sulla determinazione dei criteri di valutazione.
I criteri di valutazione vanno predeterminati prima dell’inizio delle correzioni degli elaborati in modo da potere assegnare a ciascun tema un punteggio numerico alla luce dei criteri stessi. La loro funzione è, infatti, di consentire la comprensione dell’iter logico giuridico seguito dalla commissione nell’assegnazione di un determinato punteggio. Pertanto, il fatto tali criteri vengano definitivamente elaborati dopo le prove scritte, in assenza di deduzioni specifiche addotte in relazione al singolo elaborato, non può avere valenza invalidante.
9. Sulle modalità di attuazione della sentenza che dichiara l’illegittimità di una fase della procedura concorsuale pubblica.
L’attuazione della sentenza che dichiara l’illegittimità di una fase della procedura concorsuale deve avvenire, in ossequio al principio di economicità dell’azione amministrativa, in modo da preservare, ove possibile, le fasi della procedura stessa immuni dai vizi denunciati. Pertanto, nel caso in cui la suddetta fase sia stata inficiata dalla violazione della regola dell’anonimato a causa della trasparenza degli elaborati contenenti le prove scritte, la sua regolarizzazione potrà avvenire senza la ripetizione delle prove scritte, ma semplicemente tramite la sostituzione delle buste oggetto di contestazione con buste che assicurino l’assoluto rispetto del principio dell’anonimato e la nomina di una nuova commissione con il compito di procedere ad una nuova valutazione degli elaborati, questa volta inseriti in buste regolari.

Cons. St., Sez. 6, 11 luglio 2013, n. 03747
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