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Concorsi pubblici

Concorsi pubblici

Sui criteri di valutazione delle prove nei pubblici concorsi
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 20 giugno 2013, n. 03366

Principio

Sui criteri di valutazione delle prove nei pubblici concorsi.
La valutazione delle prove dei candidati rientra nella discrezionalità della commissione, e non è censurabile in giudizio se non per illogicità o altri vizi estrinseci; e a tal fine occorre tenere conto che:
a. il voto numerico attribuito dalla commissione di un concorso pubblico esprime e sintetizza in modo adeguato il giudizio tecnico-discrezionale della commissione;
b. è legittima la determinazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione, essendo il precetto stabilito dall’art. 12 comma 1, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 volto a eliminare il sospetto che i criteri stessi siano preordinati a favorire o sfavorire alcuni concorrenti;
c. la decisione della commissione di non affrontare la correzione della seconda prova scritta in caso di valutazione insufficiente della prima è del tutto logica e corrispondente a criteri di celerità del procedimento;
d. la comparazione con la valutazione di altri elaborati non vale a dimostrare l’erroneità del risultato conseguito dal soggetto ricorrente, la cui prova deve essere esaminata di per sé.

Cons. St., Sez. 6, 20 giugno 2013, n. 03366
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