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Concorsi pubblici e violazione della regola dell'anonimato

Concorsi pubblici Università e Enti di ricerca

Obblighi risarcitori derivanti alla P.A. dalla violazione della regola dell’anonimato nei pubblici concorsi/selezioni
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 9 giugno 2014, n. 02935

Principio

1. Obblighi risarcitori derivanti alla P.A. dalla violazione della regola dell’anonimato nei pubblici concorsi/selezioni. 
La violazione della regola dell'anonimato nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo assume rilievo ai fini dell’illegittimità delle graduatorie formatesi, senza la necessità dell'accertamento, in concreto, dell'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.
Pertanto, in tali casi, l’Amministrazione si espone ad una forma di responsabilità per inadempimento con conseguente obbligo di risarcimento del danno prodotto, anche indirettamente, nei riguardi di chi abbia subito la lesione.
2. Il risarcimento dei danni subiti da studenti non collocatisi utilmente in graduatoria a seguito dell’espletamento delle prove di ammissione ad un corso universitario, successivamente risultate viziate.
Gli studenti che non si siano collocati utilmente in graduatoria a seguito dell’espletamento delle prove di ammissione ad un corso universitario di laurea in medicina e chirurgia successivamente risultato viziato dalla violazione della regola dell’anonimato, hanno diritto al risarcimento dei danni, che potrà avvenire, sia in forma specifica tramite l'ammissione, seppur tardiva, al corso universitario, che in forma di ristoro economico, quantificabile nel ritardato ingresso nel mondo accademico e conseguentemente del lavoro oltre che nella perdita di chance per coloro che dimostrino di essere stati costretti a modificare le proprie scelte di vita a seguito della impossibilità di iscriversi alla facoltà cui originariamente aspiravano.

Cons. St., Sez. 6, 9 giugno 2014, n. 02935
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