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Concorsi pubblici: il risarcimento del danno per perdita di chance.

Concorsi pubblici

Sul risarcimento dei danni da perdita di chance, spettante al concorrente escluso da una procedura selettiva ormai espletata.
T.A.R. Molise, Sez. 1, Sentenza 8 febbraio 2019, n. 00046

Premassima

1. Il concorrente escluso da una procedura selettiva ormai esperita, bandita per l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, deve essere risarcito a titolo di perdita di chance.

Principio

1. Il concorrente escluso da una procedura selettiva ormai esperita, bandita per l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, deve essere risarcito a titolo di perdita di chance.

Il Collegio, in materia di concorsi pubblici, ha rilevato che il pregiudizio patrimoniale patito a causa dalla condotta colpevole della P.A., è senza dubbio risarcibile a tenore dell’art. 2043 cod. civ., norma che impone il dovere primario di non cagionare danni ingiusti. Il Consesso, nel caso di specie, ha chiarito che l’imposizione quale requisito della residenza dei concorrenti in un Comune molisano, censurata perché contraria alla legge e ai principi costituzionali, è rilevante ai fini dell’invocata tutela risarcitoria e spiega il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica (colposa o dolosa) e il procurato pregiudizio patito dagli aspiranti che hanno subito l’esclusione dal bando per via della mancanza del requisito di residenza. In tal caso, tra l'altro, non vi è necessità né di prova della condotta arrecante il danno ingiusto, ex art. 2043 cod. civ., né sussiste margine per la scusabilità dell’errore della P.A., visto che, nella fattispecie in esame, non è sfuggito all’Amministrazione il dato palese dell’illegittimità radicale della clausola di preclusione territoriale contenuta nel bando. Quanto all'istanza risarcitoria, il T.A.R. Molisano ha chiarito che il danno cd. “da perdita di chance” si verifica tutte le volte in cui il venir meno di un’occasione favorevole, cioè la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile, è determinato e causato dell’adozione di un atto illegittimo da parte della P.A., determinando un mancato guadagno. La chance, quindi, risulta essere un bene giuridico autonomo, integrante il patrimonio del soggetto. Va così risarcita la perdita di essa, ove sussista la lesione di un interesse giuridicamente tutelato, avendo la pretesa di risarcimento a oggetto non un danno futuro e incerto ma un danno attuale, quale è appunto la perdita dell’occasione favorevole. La lesione della chance, quindi, comporta un danno valutabile in relazione alla probabilità perduta, piuttosto che al vantaggio sperato. La risarcibilità della perdita di chance trova fonte nella compromissione di un’opportunità - essa stessa bene autonomamente identificabile e tutelabile sul piano giuridico - di conseguire un bene della vita, sicché la determinazione del risarcimento può avvenire secondo una valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., commisurandola ove possibile al grado di probabilità che quel risultato favorevole avrebbe potuto essere conseguito. Sulla base di quanto rilevato, nel caso de quo, il Consesso addiviene alla conclusione che deve essere risarcito a titolo di perdita di chance il concorrente escluso da una selezione esperita avente ad oggetto l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per mancanza, in specie, del requisito della residenza in un Comune molisano.

T.A.R. Molise, Sez. 1, 8 febbraio 2019, n. 00046
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