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Concorsi pubblici: criteri di redazione e motivazione della prova.

Concorsi pubblici

Sull' illegittimità di richiamare il mero voto numerico, nell'ipotesi in cui disposizioni specifiche richiedano anche un giudizio a carattere discorsivo, seppur sintetico.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3B, Sentenza 3 ottobre 2018, n. 09714

Premassima

1. In tema di pubblici concorsi, si rileva non solo che i criteri di valutazione debbano essere formulati in termini dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove; ma altresì che è illegittimo l’operato della Commissione che abbia formulato la valutazione delle prove mediante l’espressione solo di un punteggio numerico, nell'ipotesi in cui sia richiesto anche un giudizio discorsivo, sebbene sintetico.

Principio

1. In tema di pubblici concorsi, si rileva non solo che i criteri di valutazione debbano essere formulati in termini dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove; ma altresì che è illegittimo l’operato della Commissione che abbia formulato la valutazione delle prove mediante l’espressione solo di un punteggio numerico, nell'ipotesi in cui sia richiesto anche un giudizio discorsivo, sebbene sintetico.

Sul punto il Collegio ha dapprima osservato che i criteri di valutazione individuati dalla Commissione di concorso nella prima riunione tenutasi ex art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti, ma dettagliati e puntuali, di modo tale da fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove. Pertanto, è necessario che vangano formulati anche i criteri motivazionali ovvero i pesi valutativi in base ai quali attribuire il punteggio complessivo riservato alla singole prove concorsuali. In secondo luogo, sulla sufficiente indicazione del punteggio numerico ai fini valutativi di una procedura pubblica selettiva, ha richiamato l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza prevalente, la quale ha più volte ribadito che nei concorsi pubblici la valutazione dei candidati è sufficientemente espressa con un voto numerico, idoneo a contenere in sè la motivazione, senza necessità per le commissioni d'esame di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, ha richiamato l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza prevalente, la quale ha più volte ribadito che nei concorsi pubblici la valutazione dei candidati è sufficientemente espressa con un voto numerico, idoneo a contenere in sè la motivazione, senza necessità per le commissioni d'esame di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. Tale principio ovviamente è applicabile nelle misure in cui non si rilevino disposizioni specifiche e settoriali tali da determinare una diversa regula iuris, che preveda la necessità, in aggiunta al voto numerico, anche di un giudizio discorsivo, seppur sintetico relativamente al risultato della prova. Nel caso di specie, alla luce di quanto osservato, deve rilevarsi l'illegittimità del modus operandi della Commissione, atteso che la stessa non ha rispettato i criteri redazionali di valutazione, nonché quelli motivazionali, come prescritti dalle specifiche disposizioni all'uopo stabilite.


T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3B, 3 ottobre 2018, n. 09714
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