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Sui limiti del sindacato del giudice amministrativo nei giudizi aventi ad oggetto l’esito di procedure concorsuali
T.A.R. Piemonte, Sez. 1, Sentenza 27 giugno 2013, n. 00835

Principio

1. Sui limiti del sindacato del giudice amministrativo nei giudizi aventi ad oggetto l’esito di procedure concorsuali.
Nei giudizi aventi ad oggetto l’esito di procedure concorsuali, in special modo quelle svolte in ambito universitario, il giudice amministrativo non è chiamato a svolgere le funzioni di una commissione esaminatrice di secondo grado, a cui devolvere il riesame delle valutazioni di merito svolte dalla commissione di concorso, poiché la legge non gli consente di sostituire le proprie valutazioni, o quelle di un CTU, alle valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione. Pertanto, al giudice amministrativo non si può chiedere - pena l’inammissibilità della domanda o della censura - di sindacare nel merito le valutazioni della commissione esaminatrice sulla base di censure che, senza evidenziare profili di macroscopica erroneità o illogicità delle stesse, si limitino a dedurre la maggiore meritevolezza del ricorrente rispetto ad altri candidati.
2. Sulla particolare ampiezza della discrezionalità riconosciuta Commissione esaminatrice in ordine alla definizione dei criteri di giudizio.
In particolare, quanto all’asserita illegittimità dei criteri di valutazione elaborati dalla commissione esaminatrice, secondo il consolidato principio giurisprudenziale, in sede di pubblico concorso, la commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri del bando, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli. Pertanto sono sostanzialmente inammissibili le censure afferenti la ripartizione del punteggio complessivo tra titoli e curriculum da un lato e pubblicazioni dall’altro, o quelle riguardanti la ripartizione del punteggio tra i diversi tipi di pubblicazioni (saggi, monografie, riviste) o ancora quelle svolte in ordine alle modalità di attribuzione dei punteggi all’interno delle singole sottovoci (ricerca, attività didattica, ecc.)
3. Sui termini di rilevanza come causa di incompatibilità della collaborazione professionale tra commissario e candidato.
Nelle procedure concorsuali, la collaborazione professionale tra candidato e commissario, per assurgere a causa di incompatibilità, deve presupporre una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario e tale situazione si ritiene verificata solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuatività ed intensità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. Dai rapporti dal carattere scientifico vanno distinti quelli di ordine professionale ed economico, dalla cui presenza sorge invece il dovere di astensione.

Massima


T.A.R. Piemonte, Sez. 1, 27 giugno 2013, n. 00835
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