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Concessioni di servizi

Contratti pubblici

Sull'applicabilità del principio di tassatività delle cause di esclusione alle procedure di affidamento di concessioni di servizi. Sulla facoltà per gli operatori economici aspiranti all'affidamento di concessione di servizi di dimostrare il possesso dei requisiti di qualità aziendale a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex d.P.R. n. 445/2000
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 9 settembre 2013, n. 04471

Principio

1. Sull'applicabilità del principio di tassatività delle cause di esclusione alle procedure di affidamento di concessioni di servizi.
1.1. Anche nelle procedure di gara per l'affidamento di una concessione di servizi ex art. 30 del d.Lgs. 163/2006, deve trovare applicazione il principio di tassatività delle cause di esclusione dettato per gli appalti pubblici all’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163/2006 (Documenti e informazioni complementari – Tassatività delle cause di esclusione). L’art. 30 del codice dei contratti dispone infatti che la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici, se ed in quanto norme di principio o esplicative di principi generali (C. di S., A. P., 7 maggio 2013, n. 13). Ai sensi del terzo comma dell'art. 30 cod. contratti pubblici la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Sulla base di tali principi generali, è pacifico che la norma richiamata indica nella proporzionalità delle prescrizioni della legge di gara il limite alla richiesta di elementi o documenti ulteriori rispetto a quelli essenziali, e che l’art. 46, evidente e concreta espressione dei principi medesimi, è suscettibile di generale applicazione.
1.2. In tema di procedure di affidamento di concessione di servizi, i provvedimenti di esclusione devono essere fondati - in virtù del fondamentale principio di massima partecipazione alla gara e di proporzionalità - su un'espressa comminatoria di esclusione, la quale deve essere non solo univoca ma anche interpretata nel rispetto dei principi di tipicità e tassatività disposti dall'art. 46 comma 1-bis. Detti principi generali rivestono carattere cogente anche contro la previsione di segno contrario della lex specialis, la quale va dichiarata illegittima quando contrastante con il principio di tassatività delle cause di esclusione (inosservanza di prescrizioni normative, incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, violazione del principio di segretezza delle offerte).

2. Sulla facoltà per gli operatori economici aspiranti all'affidamento di concessione di servizi di dimostrare il possesso dei requisiti di qualità aziendale a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex d.P.R. n. 445/2000.
2.1. Nelle procedure di affidamento di concessioni di servizi, la presentazione del certificato di qualità, in originale o in copia autentica, non costituisce un adempimento formale desumibile dall’art. 43 del d.lgs. n. 163/2006 (Norme di garanzia della qualità). La suddetta disposizione deve essere letta in chiave non formalistica, potendo l’impresa partecipante provare l’esistenza della qualificazione con mezzi idonei che garantiscano un soddisfacente grado di certezza, nel limite della ragionevolezza e della proporzionalità della previsione della legge speciale di gara, la quale deve garantire la massima partecipazione. Peraltro, l'attestazione di qualità è certificazione a rilevanza pubblica, tanto è che gli organismi di attestazione, pur essendo privati, rilasciano certificazioni aventi contenuto vincolato e rilievo pubblicistico in rigida osservanza dei criteri fissati dal d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e nell'esercizio di una funzione di certificazione soggetta alla vigilanza dell’Autorità, con la conseguente possibilità di produrre le prescritte certificazioni mediante il sistema dell'autocertificazione.
2.2. È illegittima la previsione della lex specialis di gara, nella parte in cui fissa le modalità di allegazione degli obblighi dichiarativi, escludendo il sistema dell'autocertificazione dei requisiti, poiché la dichiarazione sostitutiva è idonea, in virtù del principio di autoresponsabilità di cui è espressione, a creare affidamento nella stazione appaltante sul possesso dei requisiti di partecipazione.
2.3. Ai fini della validità delle dichiarazioni rese ex artt. 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, non si ricava la necessità che ogni sottoscrizione allegata alla domanda di partecipazione alla procedura di gara sia supportata da uno specifico richiamo alle sanzioni penali e singolarmente corredata di fotocopia del documento di identità, in quanto la domanda di partecipazione e i relativi allegati sono stati resi in un unico contesto e pertanto assumono, unitariamente considerati, la funzione sostanziale di prova della provenienza della domanda e delle dichiarazioni rese, tanto più quando la domanda di partecipazione e i documenti allegati abbiano contenuto convergente e risultino pertanto idonei – per il principio di autoresponsabilità – a creare affidamento nella stazione appaltante sul possesso dei requisiti di partecipazione.

Cons. St., Sez. 5, 9 settembre 2013, n. 04471
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