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Concessioni demaniali marittime

Demanio e patrimonio

1. Concessioni demaniali marittime. Omesso pagamento del canone e dell'imposta regionale. Ripetuti solleciti da parte da parte della Autorità concedente. Decadenza. Legittimità. 2. Avviso di avvio del procedimento di decadenza. Luogo di notifica. Trasferimento del concessionario. Obbligo di darne notizia all'Amministrazione concedente in osservanza degli obblighi di correttezza e di leale collaborazione. Inosservanza. Legittimità delle notifiche indirizzate presso il domicilio eletto dal concessionario nell'atto di concessione
Cons. St., Sez. 1, Parere Definitivo 21 gennaio 2014, parere n. 00174

Principio

1. Concessioni demaniali marittime. Omesso pagamento del canone e dell'imposta regionale. Ripetuti solleciti da parte da parte della Autorità concedente. Decadenza. Legittimità.
È legittimo il provvedimento di decadenza di concessione demaniale marittima, adottato ai sensi dall’art. 47, primo comma, lettera d), del codice della navigazione, quando risulti dimostrato il comportamento omissivo tenuto dal concessionario, che, nonostante i ripetuti solleciti dell'Autorità concedente, non abbia ottemperato all’obbligo di corrispondere il canone e l'imposta regionale dovuti entro il termine indicato, secondo quanto stabilito dall’atto di concessione e dalla normativa di riferimento, il cui contenuto dispositivo non può essere disatteso invocando una prassi seguita negli anni precedenti.

2. Avviso di avvio del procedimento di decadenza. Luogo di notifica. Trasferimento del concessionario. Obbligo di darne notizia all'Amministrazione concedente in osservanza degli obblighi di correttezza e di leale collaborazione. Inosservanza. Legittimità delle notifiche indirizzate presso il domicilio eletto dal concessionario nell'atto di concessione. 
È legittimo il provvedimento di decadenza di concessione demaniale marittima, adottato ai sensi dall’art. 47, primo comma, lettera d), del codice della navigazione, sebbene la comunicazione di avvio del procedimento sia stata inviata non al luogo di residenza anagrafica del concessionario, bensì presso il domicilio eletto nell’atto di concessione su dichiarazione sottoscritta dal concessionario; tale indicazione  serve infatti ad individuare un luogo certo per le comunicazioni provenienti dall’Amministrazione; pertanto, il concessionario ha l’obbligo di comunicare all’ufficio dell’autorità concedente qualsiasi variazione del domicilio inizialmente indicato, sicché le conseguenze dell’inosservanza di detto obbligo non possono essere poste a carico del concedente, tanto più che la mancata comunicazione della variazione dell’indirizzo costituisce una violazione dei doveri di correttezza e di leale collaborazione che gravano in pari misura sul concessionario e sul concedente.

Cons. St., Sez. 1, 21 gennaio 2014, parere n. 00174
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