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Concessioni demaniali marittime

Demanio e patrimonio Servizi pubblici Giustizia amministrativa

Sul vizio di ultrapetizione. Signoria dei beni demaniali marittimi, ripartizione delle competenze amministrative tra Stato e Regioni e subdelega di funzioni agli Enti locali. Non riconducibilità nel novero dei servizi pubblici locali delle attività di gestione degli stabilimenti balneari marittimi
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 22 novembre 2013, n. 05532

Principio

1. Sul vizio di ultrapetizione.
Il vizio di ultrapetizione sussiste quando, in violazione dell’art. 112 c.p.c., pacificamente applicabile al processo amministrativo, la pronuncia giudiziale trascende i limiti oggettivi della controversia, quali risultano dalle contrapposte domande ed eccezioni delle parti.

2. Signoria dei beni demaniali marittimi, ripartizione delle competenze amministrative tra Stato e Regioni e subdelega di funzioni agli Enti locali.
2.1. Allorquando l'Amministrazione Comunale, nell'esercizio della subdelega di funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, bandisca una gara pubblica per l'affidamento di una concessione demaniale marittima finalizzata all’insediamento di stabilimenti balneari nell’arenile, la previsione dell’apprestamento di opere da parte del concessionario non è sufficiente a far individuare, come parte “a cui favore” si instaura il rapporto, il Comune che indice il bando per il rilascio della concessione. Le opere in questione, e la relativa convenzione, hanno infatti per oggetto comunque e anzitutto il bene demaniale ed è la concessione d’uso del bene che determina il contenuto proprio del rapporto giuridico ed individua lo Stato, proprietario del bene, come parte di tale rapporto; ne deriva che la convenzione, che pure impegni il concessionario nei confronti del Comune, è accessiva al rapporto concessorio e non viceversa; se non si desse luogo alla concessione del bene non vi sarebbe infatti alcuna ragione per convenire l’eventuale, connessa esecuzione di interventi sul bene stesso.
2.2. Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, le competenze regionali in ordine al demanio marittimo non possono incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario, le quali precedono logicamente la ripartizione delle competenze (per tutte: sentenza n. 370 del 2008), venendo con ciò ribadita la essenziale e prioritaria rilevanza della proprietà demaniale dei beni.
2.3. Non può ritenersi che un bene demaniale divenga parte del patrimonio giuridico dei comuni per effetto della subdelega di funzioni amministrative, che sono esercitate, pur con procedure articolate, per la concessione di un bene che resta demaniale, non potendo incidere sulla titolarità del bene la delega di funzioni amministrative per il suo uso.

3. Sulla nozione di servizio pubblico locale.
3.1. Riguardo alla nozione di servizio pubblico, e quindi di servizio pubblico locale, è necessario muovere dal dato di diritto positivo dell’art. 112 del D.Lgs, n. 267/2000 che ha definito i servizi pubblici locali come quelli aventi “per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”, con espressione che, in sostanza, rinvia l’individuazione degli scopi sociali e di sviluppo di cui si tratta a scelte di carattere politico (Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369).
3.2. La nozione di servizio pubblico si fonda su due elementi: 1) la preordinazione dell'attività a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti; 2) la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento dell'attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico- professionale e qualità (cfr. Cons. St., Sez. V, 14 febbraio 2013, n. 911).
3.3. Partendo dalla nozione comunemente accolta da dottrina e giurisprudenza del servizio pubblico locale (in contrapposizione a quella di appalto di servizi), va accordata tale natura a quelle attività che sono destinate a rendere un'utilità immediatamente percepibile ai singoli o all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente, mediante pagamento di apposita tariffa, all'interno di un rapporto trilaterale, con assunzione del rischio di impresa a carico del gestore (cfr. Cons. St., Sez. V, 1 aprile 2011, n. 2012).
3.4. Il servizio pubblico locale, in quanto volto al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della comunità, è finalizzato al soddisfacimento diretto di esigenze collettive della stessa con effetto generalizzato sul suo assetto socio-economico; riguarda di conseguenza un’utenza indifferenziata, anche se sia fruibile individualmente, ed è sottoposto a obblighi di esercizio imposti dall’ente pubblico perché gli scopi suddetti siano garantiti, inclusa la determinazione del corrispettivo in forma di tariffe.

4. (segue): non riconducibilità nel novero dei servizi pubblici locali delle attività di gestione degli stabilimenti balneari marittimi.
Non ricorrono gli elementi identificativi di un servizio pubblico locale nell'attività di gestione degli stabilimenti balneari, mancando in particolare, data l’incidenza settoriale e limitata del servizio, la rilevanza di un effetto generalizzato sull’assetto della comunità a soddisfacimento di una sua esigenza collettiva, con obblighi connessi, e mancando in correlazione l’elemento del pagamento di una tariffa in senso proprio, quale misura determinata dall’ente locale in corrispettivo di un servizio, che, in quanto imposta come obbligo al gestore, è indice della natura pubblica del servizio pur se erogato da un soggetto privato. 

Cons. St., Sez. 6, 22 novembre 2013, n. 05532
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