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Concessioni demaniali marittime

Demanio e patrimonio Giustizia amministrativa

Controinteressato in senso formale e controinteressato in senso sostanziale. Decadenza dalla concessione demaniale marittima nell'ipotesi in cui lo scopo per il quale la concessione venne rilasciata non si sia mai realizzato, nonché nell'ipotesi che il medesimo scopo sia stato modificato dal concessionario
T.A.R. Toscana, Sez. 3, Sentenza 17 settembre 2013, n. 01271

Principio

1. Controinteressato in senso formale e controinteressato in senso sostanziale.
1.1. Nel giudizio amministrativo assume la veste di controinteressato il soggetto nominativamente indicato nel provvedimento gravato o agevolmente individuabile in base allo stesso, che vanti un interesse contrario alla rimozione del provvedimento dalla quale potrebbero derivare effetti negativi per la propria sfera giuridica (c.d. controinteressato in senso formale, cfr. Cons. Stato, V, 24 settembre 2003, n. 5462; idem, 21 gennaio 2002, n. 72).
1.2. Accanto alla nozione di controinteressato in senso formale, la giurisprudenza ha pure dato accesso alla nozione di controinteressato in senso sostanziale che può anche non coincidere con i soggetti suindicati ma che può riguardare quelli che sono titolari di una posizione incompatibile o contraria con quella dedotta in giudizio (cfr., Cons. Stato, IV, 12 novembre 2002, n. 7257). In quest'ultima ipotesi è necessario che il provvedimento sia tale da incidere su un pluralità di situazioni giuridiche, ma ciò deve evincersi comunque in maniera piuttosto netta dal contenuto motivazionale dell'atto dal quale sia, appunto, possibile rilevare, in relazione al rapporto giuridico definito dal provvedimento, la presenza di soggetti interessati a conservare posizioni giuridiche soggettive di tipo opposto all'interesse del destinatario dell'atto a veder rimosso la determinazione assunta dalla P.A.

2. Sulla decadenza dalla concessione demaniale marittima nell'ipotesi in cui lo scopo per il quale la concessione venne rilasciata non si sia mai realizzato, nonché nell'ipotesi che il medesimo scopo sia stato modificato dal concessionario.
2.1. Al ricorrere delle ipotesi decadenziali disciplinate dall’art. 47 cod. nav. l’amministrazione concedente esercita una discrezionalità di tipo tecnico, dovendosi essa cioè limitare al riscontro dei relativi presupposti fattuali (cfr., C.G.A. sez. giurisdiz., 12 giugno 2012, n. 550; idem, 3 ottobre 2007, n. 905; TAR Campania, Napoli, VII, 12 luglio 2012, n. 3405). Ciò comporta, sul piano sostanziale, che – una volta appunto accertata la sussistenza di detti presupposti – il provvedimento di decadenza ha natura sostanzialmente vincolata, con conseguente esclusione di ogni possibile bilanciamento tra l’interesse pubblico e le esigenze del privato concessionario (cfr., C.G.A. sez. giurisdiz., 12 giugno 2012, n. 550 cit.). Tale impostazione trova una condivisibile giustificazione anche in considerazione del carattere demaniale del bene, che comporta la sussistenza in re ipsa di un interesse pubblico alla sottrazione del bene stesso all’uso improprio che di esso fa il soggetto che ne ha la disponibilità in forza del titolo concessorio.
2.2. Ai sensi dell'art. 47, primo comma, cod. nav., l'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario dalla concessione demaniale marittima sia “per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell’atto di concessione, o per cattivo uso” (lett. b), sia “per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione” (lett. c). Viene pertanto legittimamente dichiarata la decadenza del concessionario sia nell'ipotesi in cui lo scopo per il quale la concessione venne rilasciata non si sia mai realizzato sia nell'ipotesi che il medesimo scopo sia stato modificato (nella specie l'area demaniale era stata assegnata perché fosse destinata a cure elioterapiche al servizio di struttura alberghiera privata, mentre dall'istruttoria è emerso che detto scopo non si è mai realizzato, non essendo stata mai attivata la struttura ricettiva de qua).
2.3. La decadenza, secondo consolidato orientamento dottrinale, avendo, anche se vincolata alle risultanze degli accertamenti obiettivi, una causa tipicamente costitutiva, e cioè quella di porre fine al rapporto, non incide sull’atto, che si presuppone valido ed efficace, ma si limita con effetto ex nunc ad escludere la possibilità di svolgere l’attività che era stata autorizzata con l’atto medesimo. Sono pertanto illegittimi gli atti amministrativi che attribuiscano alla decadenza di concessione demaniale marittima efficacia ex tunc.

T.A.R. Toscana, Sez. 3, 17 settembre 2013, n. 01271
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