Concessioni demaniali marittime
DEMANIO E PATRIMONIO
Sulla applicabilità alle concessioni dell'art. 1372 cod. civile
Cons. St., Sez. 1,
Parere Definitivo 27 marzo 2013, parere n. 01567
Principio
Sulla applicabilità alle concessioni dell'art. 1372 cod. civile.
Le condizioni delle concessioni demaniali marittime in corso non possono essere modificate unilateralmente dalla P.A. concedente, stante il principio generale sancito dall’art. 1372 del codice civile, secondo cui «il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge», dal quale deriva che appunto il contratto non può esser modificato ad arbitrio di una delle parti.
Cons. St., Sez. 1, 27 marzo 2013, parere n. 01567