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Concessioni demaniali marittime

Demanio e patrimonio

Applicabilità dei principi di derivazione comunitaria in tema di parità di trattamento, pubblicità e concorrenzialità alle procedure di affidamento di beni pubblici e demaniali. Sul potere spettante all’Amministrazione marittima in tema di rilascio di concessioni demaniali marittime. Illegittimità del diniego di concessione di beni demaniali marittimi per mancanza di strumenti di pianificazione sull'uso degli arenili
T.A.R. Campania Salerno, Sez. 2, Sentenza 13 giugno 2013, n. 01275

Principio

1. Applicabilità dei principi di derivazione comunitaria in tema di parità di trattamento, pubblicità e concorrenzialità alle procedure di affidamento di beni pubblici e demaniali.
Alle concessioni di beni pubblici di rilevanza economica e, tra queste, devono intendersi specificamente ricomprese le concessioni demaniali marittime, poiché idonee a fornire un’occasione di guadagno a soggetti operanti nel libero mercato, devono applicarsi i principi discendenti dall’art. 81 del Trattato U.E. e dalle direttive comunitarie in materia di appalti, quali quelli della loro necessaria attribuzione mediante procedure concorsuali, trasparenti, non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti, atteso che anche nell’assegnazione di un bene demaniale occorre individuare il soggetto maggiormente idoneo a consentire il perseguimento dell’interesse pubblico, garantendo a tutti gli operatori economici una parità di possibilità di accesso all’utilizzazione dei beni in questione (ex multis Cons. St. Sez. VI 11 dicembre 2009 n. 7765; Tar Campania, Napoli, VII, 3828/2009).

2. Sul potere spettante all’Amministrazione marittima in tema di rilascio di concessioni demaniali marittime. Illegittimità del diniego di concessione di beni demaniali marittimi per mancanza di strumenti di pianificazione sull'uso degli arenili.
2.1. Ai sensi dell’art. 36 cod. nav., il diniego di concessione dell’uso di un bene demaniale costituisce legittima espressione del potere ampiamente discrezionale spettante all’Amministrazione marittima in tutte le ipotesi in cui quest’ultima ravvisi la sussistenza di un interesse pubblico militante in senso contrario al rilascio, purché la decisione negativa sia motivata adducendo elementi concreti ritenuti, all’esito di apposito accertamento istruttorio, ostativi all’invocato uso particolare del bene pubblico e l’esercizio di tale potere è sindacabile da parte del giudice amministrativo sotto il profilo della logicità e congruenza (ex multis Tar Lazio, Roma, sez. III, n. 7803/2008; Tar Puglia, Lecce, sez. I, n. 2570/2009).
2.2. In tema di concessione di beni demaniali marittimi, il potere dell'Autorità marittima è suscettibile di sindacato giurisdizionale sia pure attraverso il diaframma del corredo motivazionale dell’atto denegante, dovendosi stabilire se le ragioni poste dall’Amministrazione a base dell’interposto diniego di concessione demaniale, pur muovendo da consolidate affermazioni addivengano a condivisibili conclusioni.
2.3. La mancata adozione di strumenti di pianificazione sull'uso degli arenili demaniali non risulta ex se ostativa al rilascio di concessioni, quando la domanda dell'istante non sia diretta alla realizzazione di opere stabili e difficilmente rimovibili e quindi non sia in grado di comportare la irreversibile immutazione dello stato dei luoghi che possa influire sulle scelte successive dell’Amministrazione afferenti all’uso del bene demaniale.
2.4. La mancata adozione di strumenti di pianificazione sull'uso degli arenili demaniali non osta al rilascio del titolo anche in considerazione dell’indeterminatezza dei tempi relativi alla sua definitiva approvazione che si tradurrebbe in una sospensione sine die del provvedimento non consentita dall’ordinamento.

T.A.R. Campania Salerno, Sez. 2, 13 giugno 2013, n. 01275
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