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Concessioni demaniali marittime

Demanio e patrimonio

Sulla qualificazione giuridica e sul regime proprietario dei manufatti insistenti sull'arenile appartenente al demanio marittimo in costanza del rapporto concessorio. Sull'applicabilità della Legge finanziaria per il 2007 anche alle concessioni rilasciate anteriormente al 1° gennaio 2007
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 10 giugno 2013, n. 03196

Principio

1. Sulla qualificazione giuridica e sul regime proprietario dei manufatti insistenti sull'arenile appartenente al demanio marittimo in costanza del rapporto concessorio.
1.1. L’art. 1, comma 251, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007), nel rideterminare la misura dei canoni dovuti per le concessioni demaniali, differenzia le opere insistenti sull’area demaniale in “impianti di facile rimozione”, “impianti di difficile rimozione” (secondo la distinzione già operata dal Codice della navigazione, r.d. 30 marzo 1942 , n. 327), ovvero “pertinenze”. Un primo evidente effetto ne consegue: non tutti i manufatti insistenti su aree demaniali partecipano della natura pubblica – e dell’inerente qualificazione demaniale della titolarità del sedime, poiché solo ad alcuni, nella stessa dizione della legge, appartiene la natura pertinenziale. Per gli altri (che la legge indica come impianti di difficile o non difficile rimozione: definizione che appare inadatta a stabilire una differenza di categoria, dato che anche gli immobili pertinenziali possono essere, di per sé, rimovibili con facilità o con difficoltà) si deve allora riconoscere, per esclusione, la qualificazione di cose immobili di proprietà privata fino a tutta la durata della concessione, evidentemente in forza di un implicito diritto di superficie.
1.2. La qualificazione in termini di diritto di superficie del diritto dei privati sui beni insistenti sull'arenile demaniale dato in concessione è avvalorata dall’art. 49 del Codice della navigazione che, per le opere non amovibili, prevede, salvo che non sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, l’acquisizione allo Stato solo al momento della cessazione della concessione “senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato”: E’ quindi solo con la cessazione del rapporto nascente dalla concessione che si verifica, con l’accessione al demanio, l’espansione all’impianto sovrastante della natura pubblica del suolo, e perciò, viene a sussistere il presupposto per la sua qualificazione funzionale come pertinenza demaniale.
1.3. Le concessioni demaniali marittime concernono l’uso di “una zona demaniale marittima”, hanno cioè ad oggetto un’area; i manufatti sovrastanti, realizzati dopo il rilascio della concessione, ne costituiscono lo scopo, e non l’oggetto. Il manufatto, invero, nasce come proprietà privata superficiaria acquisita a titolo originario dal concessionario del sedime, sebbene il suo diritto sia di durata temporanea e pari a quella della concessione (cfr. Cass.,, Sez. trib., 30 giugno 2010, n. 15470). Perché si verifichi il mutamento del titolo e della titolarità (e perciò l’assunzione quale elemento su cui parametrare l’entità del canone concessorio) è dunque necessaria la cessazione della concessione, evento al quale è collegato con effetto legale automatico, ma che non coincide con la semplice scadenza della concessione.
1.4. Il principio dell'accessione gratuita di cui al ricordato art. 49 Cod. nav. non trova applicazione quando il titolo concessorio è stato oggetto di rinnovo automatico prima della data di naturale scadenza della concessione tanto da configurare il rinnovo stesso, al di là del nomen iuris, come una piena proroga dell’originario rapporto e senza soluzione di continuità (cfr. Cons. St., Sez. VI, 26 maggio 2010, n. 3348).
1.5. Nel caso di manufatti insistenti su aree demaniali la cui proprietà sia conservata dai privati in virtù del rinnovo del titolo concessorio, non essendosi verificata la modificazione della titolarità della proprietà della cosa immobile (e quindi non essendosi avverata l’espansione della natura demaniale del sedime all’opera sovrastante) ex art. 49 cod. nav., i medesimi manufatti, in sede di quantificazione del canone, debbono essere considerati dall’Amministrazione, ai fini della quantificazione del canone secondo i parametri introdotti dalla legge n. 196 del 2006, quale impianto di difficile rimozione; cosicché debbono essere applicati i canoni tabellari di cui all'art. 1, comma 251, lettera b), punto 1.3 legge n. 296/2006 alla sola area occupata data in concessione.

2. Sull'applicabilità della Legge finanziaria per il 2007 anche alle concessioni rilasciate anteriormente al 1° gennaio 2007.
2.1. L’applicazione dei canoni secondo la legge n. 296/2006 non riguarda solo le concessioni rilasciate o rinnovate a partire dal 1° gennaio 2007: l’art. 1 comma 251 legge n. 296/2006 prevede che i nuovi criteri di quantificazione si applichino a partire da tale data, ma non prevede, né implica, alcuna limitazione in relazione al momento di rilascio della concessione, limitazione che sarebbe, a ben vedere, ingiustificata sia rispetto al fine della norma, sia contraria alla parità di trattamento tra i concessionari;
2.2. La rivalutazione dei canoni sulla base degli indici Istat maturati a decorrere dal 1994 non configura una non consentita applicazione retroattiva dell’art. 1 comma 251 della legge n. 296/2006 la norma citata, nel prevedere che a decorrere dal 1º gennaio 2007, si applicano gli importi rideterminati, “aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data”, espressamente comporta l’applicazione per l’avvenire. 
2.3. L'art. 1, comma 251, legge n. 296/2006 non determina una duplicazione del coefficiente, poiché tale disposizione espressamente sostituisce la precedente disciplina dei canoni demaniali, prevista dal D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e quindi, nell’innovare il sistema, prevede l’aumento dei canoni attraverso un calcolo nel quale l’indice Istat, al di là del significato che gli è proprio, assume la funzione di moltiplicatore. Necessariamente, quindi, la sostituzione delle modalità di determinazione del canone ne impone l’applicazione (per l’avvenire, ma) con i criteri di calcolo introdotti dalla nuova disciplina, che pongono quale riferimento temporale il 1994.

Cons. St., Sez. 6, 10 giugno 2013, n. 03196
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