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Concessioni demaniali marittime

Demanio e patrimonio

Sulla legittimità della scelta dell'Amministrazione concedente di subordinare il rilascio di concessione demaniale marittima alla dimostrazione da parte dell'istante del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal codice dei contratti pubblici. Sul diritto di insistenza del concessionario di area demaniale marittima dopo il D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, Sentenza Breve 22 maggio 2013, n. 01170

Principio

1. Perseguimento dell'interesse pubblico nella scelta di concessionario di aree demaniali marittime.
1.1. La concessione demaniale dà vita a un rapporto di diritto pubblico tra l'amministrazione concedente ed il concessionario, che soggiace all'attività di vigilanza del concedente, comprensiva della potestà di effettuare controlli e della facoltà di irrogare sanzioni a tutela della primaria esigenza di garantire che il servizio dato in concessione a terzi sia svolto con regolarità e in conformità con il principio di buona amministrazione di cui all’art.97 cost. Ne consegue che l’atto concessorio deve sempre rispondere a tale interesse, vincolando sia il concessionario che il concedente al rispetto dello stesso sin dalla fase genetica del rapporto, costituendo il suo substrato necessario.
1.2. In tema di affidamento di concessioni demaniali marittime a tutela dell'interesse pubblico, nel giudizio di prevalenza con i privati interessi, l’art. 37 del cod. nav. impone all'amministrazione di prediligere «il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e che si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse»; sempre a tutela del medesimo interesse sono previste le norme in tema di ampliamento del demanio marittimo (art. 33), revoca delle concessioni (art. 42 c. nav.), subingresso nella concessione (art. 46 c. nav.) e le norme che chiamano l'autorità portuale ad assolvere funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento promozione e controllo delle attività industriali e commerciali esercitate nelle aree portuali.
1.3. L’interesse pubblico sotteso al rilascio di concessioni demaniali marittime, obiettivo cui è diretto anche il potere di autotutela a favore dei beni pubblici appartenenti al demanio, consente all'amministrazione il rifiuto del rinnovo di una licenza o di una concessione quando tali atti ampliativi della sfera giuridica dei privati non siano coerenti con le esigenze collettive di fruizione e di tutela dei beni stessi (Cfr. Cons. St., sez. IV, 4 agosto 2000 n. 4306; Tar Friuli-Venezia Giulia, 13 giugno 1994).
1.4. La necessaria fase istruttoria propedeutica ad ogni provvedimento concessorio consente la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di idoneità morale, tecnico-economica del soggetto richiedente, la compatibilità con le iniziative perseguite con gli usi pubblici marittimi e, qualora vengano presentate due o più domande, un giudizio comparativo fra esse.

2. Sulla legittimità della scelta dell'Amministrazione concedente di subordinare il rilascio di concessione demaniale marittima alla dimostrazione da parte dell'istante del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal codice dei contratti pubblici.
2.1. È stato chiarito dalla Corte di Giustizia CE, sez. V, 7 dicembre 2000, in causa C-324/98 che gli affidamenti di pubblici servizi ricadono nell'ambito di applicazione del Trattato CE, affermandosi che i principi di evidenza pubblica, in quanto principi generali dettati in via diretta dal Trattato, vanno applicati anche alle fattispecie non interessate da specifiche disposizioni. In applicazione dei criteri enunciati dalla Corte di Giustizia, il Consiglio di Stato ha affermato che, ai fini dell'applicazione dei principi di evidenza pubblica, è indifferente che la fattispecie sia riconducibile al settore degli appalti o delle concessioni giacché, sotto tale profilo, la concessione si distingue dall'appalto unicamente per le modalità di remunerazione dell'opera del concessionario (cfr., in tal senso, ad esempio, Consiglio di Stato, sez. IV, 25 gennaio 2005, n. 168, in Cons. Stato, 2005, I, p. 178; Id., sez. V, 31 maggio 2007, n. 2825, in Foro amm., C.d.S., 2007, p. 1532).
2.2. I principi posti a tutela dell’interesse pubblico (che consente all’amministrazione di avere rapporti con soggetti forniti di specifici requisiti di carattere generale) hanno una portata trasversale e immanente nell’ordinamento; nondimeno le regole poste dall’ordinamento per consentire tale tutela devono trovare necessaria applicazione con i limiti della proporzionalità e ragionevolezza e della coerenza con il fine da perseguire.
2.3. La scelta del concessionario di beni appartenenti al demanio marittimo avviene intuitu personae a seguito di una valutazione puntuale, analitica e specifica dei requisiti del richiedente e della rispondenza del progetto all’interesse pubblico (Tar Puglia, Lecce, 28 gennaio 1994 n. 84; Cons. St., sez. VI, 18 dicembre 1992 n. 1142). Allo scopo di effettuale tale valutazione è del tutto razionale e coerente con le finalità pubblicistiche che la P.A. accerti i requisiti dei richiedenti tramite gli strumenti posti a tal fine dall’ordinamento. Tra questi, rilievo indiscusso assumono gli strumenti indicati dall’art. 38 del d.lgs.163/2006 e dalle norme in materia di d.u.r.c. ossia di certificato attestante la regolarità contributiva.

3. Sul diritto di insistenza del concessionario di area demaniale marittima dopo il D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010.
La proroga ex art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25 non attribuisce vero e proprio diritto automatico al rinnovo della concessione. In disparte il fatto che tale normativa si applica soltanto alle concessioni di beni demaniali con finalità turistico ricreative, deve riconoscersi che il rinnovo di una concessione demaniale presuppone pur sempre un potere accertativo della P.A. in ordine alla permanenza dei requisiti generali e alla rispondenza dell’utilizzo del bene alla più proficua utilizzazione e al suo migliore uso nel pubblico interesse.

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, 22 maggio 2013, n. 01170
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