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Concessioni demaniali marittime

Demanio e patrimonio

Inapplicabilità della proroga ex art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25 alle concessioni demaniali marittime stagionali o temporanee
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, Sentenza 7 maggio 2013, n. 00516

Principio

Inapplicabilità della proroga ex art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25 alle concessioni demaniali marittime stagionali o temporanee.

L'art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25 trova applicazione soltanto per le concessioni dei beni del demanio marittimo per attività turistico - ricreative, previste dagli art. 36 e ss., del codice della navigazione e dagli art. 5 e ss. del regolamento al detto codice, nonché dal D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 conv. in Legge 4 dicembre 1993, n. 494; la proroga ex D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010 non trova invece applicazione nei confronti delle concessioni demaniali temporanee e stagionali, che costituiscono una categoria diversa di concessioni, ove la durata temporanea è giustificata dall'esigenza di salvaguardia dell’emanando Piano spiaggia comunale.

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, 7 maggio 2013, n. 00516
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