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Concessione in sanatoria

Urbanistica e edilizia Giustizia amministrativa

1. Ricorso giurisdizionale. Interesse al ricorso. Ricorso in tema di commisurazione dell'oblazione promosso da Condominio per opere abusive realizzate da condomino su beni di proprietà esclusiva. Difetto di interesse. 2. (segue): art. 35 comma 20 L. 47/1985. Tipologia di abuso. Non rileva. Verifica della compatibilità dell'immobile per cui si chiede la sanatoria con la normativa antincendio. Abitazioni. Non occorre. Carenza di istruttoria. Non sussiste. 3. Vincolo paesaggistico. Condono di opere interne. Irrilevanza.
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 2 ottobre 2014, n. 04900

Principio

1. Ricorso giurisdizionale. Interesse al ricorso. Ricorso in tema di commisurazione dell'oblazione promosso da Condominio per opere abusive realizzate da condomino su beni di proprietà esclusiva. Difetto di interesse.
Nel caso in cui un condominio impugni la concessione edilizia in sanatoria relativa a un cambio di destinazione d’uso, da cantina ad abitazione, di alcuni locali siti al piano seminterrato del medesimo stabile condominiale, è evidente la carenza di interesse, se non di legittimazione, del condominio a censurare l’entità dell’oblazione dovuta dal richiedente il condono; l’applicazione errata della tabella allegata alla L. 47/1985, con un conseguente diverso importo da versare alle casse comunali, non comporta infatti alcun vantaggio al condominio, né tanto più da un diverso computo può discendere un diniego di condono.

2. (segue): art. 35 comma 20 L. 47/1985. Tipologia di abuso. Non rileva. Verifica della compatibilità dell'immobile per cui si chiede la sanatoria con la normativa antincendio. Abitazioni. Non occorre. Carenza di istruttoria. Non sussiste.
In tema di concessione edilizia in sanatoria relativa a un cambio di destinazione d’uso da cantina ad abitazione, si deve osservare che l’art. 35 comma 20 L. 47/1985 ha una portata generale sui procedimenti di condono edilizio senza distinguere sulla tipologia di abuso che viene sanato; perciò,  qualora si discuta della trasformazione di una cantina in unità immobiliare abitativa, si deve ritenere che non essendo le comuni abitazioni soggette alla normativa antincendio e relative certificazioni, anche il procedimento di condono edilizio non necessita di tale verifica di compatibilità. È logico che altre conclusioni andrebbero raggiunte ove si facesse questione della sanatoria di uffici, esercizi commerciali o di ristorazione, o ancora di capannoni industriali, tutti notoriamente soggetti a discipline diverse e ben più stringenti delle ordinarie unità abitative; dunque l’interpretazione da riconoscere all’art. 35 comma 20 L. 47/1985 è quella della necessità della verifica in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni per le tipologie di immobili per i quali il legislatore lo abbia stabilito ai fini dell’ordinario accertamento dell’agibilità richiesta dalle varie destinazioni.

3. Vincolo paesaggistico. Condono di opere interne. Irrilevanza.
In tema di condono di abusi edilizi riguardanti opere interne, non va acquisito il parere dell’autorità preposta al vincolo paesaggistico, trattandosi appunto di opere interne che non hanno alcuna incidenza sull’esigenza di tutela degli interessi paesaggistici.

Cons. St., Sez. 5, 2 ottobre 2014, n. 04900
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