Concessione di servizi pubblici
Giurisdizione e competenza Servizi pubblici
Premassima
La gestione di uno
stadio di calcio è ricompresa nel paradigma della concessione di servizi
pubblici, pertanto, rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo
le procedure di affidamento delle concessioni in relazione alle richieste
risarcitorie conseguenti ad atti finalizzati a costituire un rapporto concessorio
ex novo che sia assimilabile ad una procedura di affidamento di un
contratto pubblico nuovo.
Ne consegue, che nell’ipotesi
di richiesta di risarcimento dei danni per violazione del legittimo affidamento
nei confronti dell’Amministrazione, anche in fase precontrattuale, spetta al
G.A. la giurisdizione in materia di servizi pubblici.
Principio
Nella sentenza emarginata in epigrafe, il Consesso ha specificato che nell’ambito
della giurisdizione del Giudice ordinario rientrano le questioni emerse in
ragione dell’esecuzione di una concessione di servizi pubblici, essendone
escluso l’esercizio di specifici poteri autoritativi disciplinati da normative
di settore individuate ad hoc.
All’uopo, in virtù della giurisdizione costituzionale, ai sensi dell’art.
133, comma 1, lett. b) e c), del codice del processo amministrativo, è
attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni
controversia inerente i rapporti di concessione di beni e di servizi pubblici,
fatta eccezione per quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri
corrispettivi.
Difatti, nella fattispecie de qua, oltre alla giurisdizione ordinaria
sussiste anche quella esclusiva del G.A. in materia di servizi pubblici, nello
specifico sulle procedure di affidamento delle concessioni in relazione alle
richieste risarcitorie circa quel che deriva da atti volti a costituire un rapporto
concessorio ex novo, e sono acquisibili ad una procedura di affidamento
di un contratto nuovo.
Qualora sia richiesto il risarcimento dei danni per violazione del
legittimo affidamento nei confronti della pubblica amministrazione, la
giurisdizione spetta, anche in fase precontrattuale, spetta al Giudice
Amministrativo.
Pertanto, in relazione all’ambito di applicazione dei rapporti concessori,
spettano alla giurisdizione ordinaria esclusivamente le controversie il cui
contenuto sia meramente patrimoniale e che abbiano ad oggetto indennità, canoni
o altri corrispettivi, escludendo la previsione di un potere di intervento
della Pubblica Amministrazione volto a garantire tutela per ipotesi a carattere
generale, giacché sono comprese nella giurisdizione amministrativa le fattispecie
che necessitano dell’esercizio di poteri discrezionali circa la determinazione del
canone, dell’indennità o di altri corrispettivi.
In conclusione, non è ammissibile una richiesta incidentale di piena
valutazione della illegittimità di un provvedimento in sede di domanda
meramente risarcitoria, e quindi in tale sede i provvedimenti non impugnati
potranno essere valutati solo in virtù delle regole del neminem laedere della
correttezza delle trattative e dell’affidamento, ma non dal punto di vista dei
giudizi annullatori di piena giurisdizione di cui all’art. 29 del c.p.a. per la
necessità di evitare l’elusione dei termini di impugnazione.