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Concessione di servizi pubblici

Giurisdizione e competenza Servizi pubblici

Sulla giurisdizione esclusiva del G.A. nella gestione di uno stadio rientrante nel paradigma della concessione di servizi pubblici
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, Sentenza 14 luglio 2022, n. 01312

Premassima

La gestione di uno stadio di calcio è ricompresa nel paradigma della concessione di servizi pubblici, pertanto, rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le procedure di affidamento delle concessioni in relazione alle richieste risarcitorie conseguenti ad atti finalizzati a costituire un rapporto concessorio ex novo che sia assimilabile ad una procedura di affidamento di un contratto pubblico nuovo.

Ne consegue, che nell’ipotesi di richiesta di risarcimento dei danni per violazione del legittimo affidamento nei confronti dell’Amministrazione, anche in fase precontrattuale, spetta al G.A. la giurisdizione in materia di servizi pubblici.

Principio

Nella sentenza emarginata in epigrafe, il Consesso ha specificato che nell’ambito della giurisdizione del Giudice ordinario rientrano le questioni emerse in ragione dell’esecuzione di una concessione di servizi pubblici, essendone escluso l’esercizio di specifici poteri autoritativi disciplinati da normative di settore individuate ad hoc.

All’uopo, in virtù della giurisdizione costituzionale, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b) e c), del codice del processo amministrativo, è attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia inerente i rapporti di concessione di beni e di servizi pubblici, fatta eccezione per quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi.

Difatti, nella fattispecie de qua, oltre alla giurisdizione ordinaria sussiste anche quella esclusiva del G.A. in materia di servizi pubblici, nello specifico sulle procedure di affidamento delle concessioni in relazione alle richieste risarcitorie circa quel che deriva da atti volti a costituire un rapporto concessorio ex novo, e sono acquisibili ad una procedura di affidamento di un contratto nuovo.

Qualora sia richiesto il risarcimento dei danni per violazione del legittimo affidamento nei confronti della pubblica amministrazione, la giurisdizione spetta, anche in fase precontrattuale, spetta al Giudice Amministrativo.

Pertanto, in relazione all’ambito di applicazione dei rapporti concessori, spettano alla giurisdizione ordinaria esclusivamente le controversie il cui contenuto sia meramente patrimoniale e che abbiano ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, escludendo la previsione di un potere di intervento della Pubblica Amministrazione volto a garantire tutela per ipotesi a carattere generale, giacché sono comprese nella giurisdizione amministrativa le fattispecie che necessitano dell’esercizio di poteri discrezionali circa la determinazione del canone, dell’indennità o di altri corrispettivi.

In conclusione, non è ammissibile una richiesta incidentale di piena valutazione della illegittimità di un provvedimento in sede di domanda meramente risarcitoria, e quindi in tale sede i provvedimenti non impugnati potranno essere valutati solo in virtù delle regole del neminem laedere della correttezza delle trattative e dell’affidamento, ma non dal punto di vista dei giudizi annullatori di piena giurisdizione di cui all’art. 29 del c.p.a. per la necessità di evitare l’elusione dei termini di impugnazione.

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, 14 luglio 2022, n. 01312
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