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Concessione di servizi

Giustizia amministrativa Contratti pubblici

1. Gare pubbliche. Dies a quo da cui decorre il termine di 30 giorni per impugnare gli atti relativi alla procedura di gara. Forme di comunicazione esclusive e tassative. Esclusione. Indicazione nella comunicazione degli estremi del provvedimento di aggiudicazione. Necessità. 2. Servizio di somministrazione di alimenti e bevande, tramite distributori automatici. Natura di concessione di servizi. Regole applicabili. Necessità che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvengano dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 14 marzo 2014, n. 01296

Principio

1. Gare pubbliche. Dies a quo da cui decorre il termine di 30 giorni per impugnare gli atti relativi alla procedura di gara. Forme di comunicazione esclusive e tassative. Esclusione. Indicazione nella comunicazione degli estremi del provvedimento di aggiudicazione. Necessità.
1.1. L’art. 120, comma 5, Cod. proc. amm. dispone che il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, nel settore degli appalti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del d.lgs. n. 163 del 2006. Tale ultima norma dispone, tra l’altro, che venga comunicata ai partecipanti l’aggiudicazione definitiva nel rispetto di modalità specificamente indicate.
1.2. L’art. 120, comma 5, Cod. proc. amm., non prevedendo forme di comunicazione esclusive e tassative, non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo, con riferimento alla possibilità che la piena conoscenza dell’atto, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita con forme diverse da quelle dell’art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006 (tra le altre, Cons. Stato, VI, 5 dicembre 2013, n. 5806).
1.3. Non integra gli estremi della piena conoscenza dell'intervenuta aggiudicazione di gara pubblica di appalto una nota recante soltanto la dicitura che l’impresa destinataria della medesima comunicazione «non è vincitrice di gara». Detta comunicazione si connota per la sua genericità e si connota per la omessa indicazione della circostanza che la gara fosse stata aggiudicata ad un’altra impresa; il che impedisce di potere ritenere avvenuta quella piena conoscenza necessaria ai fini della decorrenza del termine di impugnazione dell’aggiudicazione. In altri termini, mancando nell’atto comunicato anche solo gli estremi del provvedimento di aggiudicazione, non è possibile ritenere che la parte abbia acquisito la conoscenza dell’atto conclusivo del procedimento.

2. Servizio di somministrazione di alimenti e bevande, tramite distributori automatici. Natura di concessione di servizi. Regole applicabili. Necessità che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvengano dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
2.1. La procedura di gara per l'affidamento di servizio di somministrazione di alimenti e bevande, tramite distributori automatici, è finalizzata alla stipulazione di una concessione d servizi. L’oggetto del contratto è, infatti, costituito da prestazioni che l’impresa si impegna ad erogare agli utenti.
2.2. L’art. 30 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che le concessioni di servizi sono sottratte alla puntuale disciplina del diritto comunitario e del codice dei contratti pubblici e che ad esse si applicano i principi desumibili dal Trattato e i principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.
2.3. L’art. 84, comma 10, del d.lgs. n. 163 del 2006 dispone che «la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte». L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con decisione n. 13 del 2013, ha affermato che, in sede di affidamento di una concessione di servizi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono applicabili, tra l’altro, le disposizioni di cui al citato art. 84, comma 10, in quanto espressive dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, richiamati dall’art. 30, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

Cons. St., Sez. 6, 14 marzo 2014, n. 01296
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