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Concessione di loculi cimiteriali

Demanio e patrimonio

Sull'idoneità di norme contenute nel regolamento comunale ad integrare automaticamente il contenuto delle concessioni cimiteriali ai sensi dell’art. 1339 cod. civile
T.A.R. Piemonte, Sez. 1, Sentenza 12 luglio 2013, n. 00871

Principio

Sull'idoneità di norme contenute nel regolamento comunale ad integrare automaticamente il contenuto delle concessioni cimiteriali ai sensi dell’art. 1339 cod. civile.

1. L’art. 93 del D.P.R. 803/75 - il contenuto del quale è stato riprodotto nel vigente art. 92 del D.P.R. 282 del 10 settembre 1990 - stabilisce che le concessioni cimiteriali devono essere a tempo determinato e non possono avere durata superiore a 99 anni, implicitamente vietando alle Amministrazioni comunali di rilasciare concessioni cimiteriali di durata indeterminata, contiene un precetto ben determinato in relazione al quale non viene ammessa alcuna deroga, precetto che, inoltre, si giustifica con l’interesse pubblico a mantenere una adeguata capacità di ricezione degli impianti cimiteriali: trattasi quindi di una norma alla quale deve riconoscersi natura cogente, come desumibile anche dall’art. 109 del D.P.R. 803/75, che al secondo comma stabilisce l’abrogazione “di ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento”.
2. Le concessioni aventi ad oggetto aree cimiteriali sono assoggettate al regime delle concessioni demaniali ai sensi dell’art. 824 comma 2 c.c. (C.d.S. Sez. IV n. 4812 del 26 settembre 2006), la quali, indipendentemente dal nomen juris adottato dalle parti e dal contenuto delle singole concessioni, si compendiano sempre in “concessioni-contratto” poiché in esse è dato ravvisare sia le caratteristiche dell’atto amministrativo che quelle dell’atto negoziale (C.d.S. Sez. IV n. 510 del 14 febbraio 2008). Da ciò discende che singole clausole contenute nell’atto di concessione demaniale se contrarie a norme imperative sono colpite da nullità ai sensi dell’art. 1418 comma 1° c.c. e possono determinare la nullità dell’intero atto di concessione, ove risulti che le parti non sarebbero addivenute alla stipula dell’atto in mancanza di quella clausola colpita dalla nullità.
3. Allorquando il Regolamento comunale di polizia mortuaria preveda un termine di durata rigido delle concessioni cimiteriali aventi ad oggetto loculi, esso ha natura integrativa rispetto alle previsioni contenute nel Regolamento nazionale di cui al D.P.R. 308/75; cosicché la previsione contenuta nel medesimo regolamento comunale, nella parte in cui prevede che le concessioni cimiteriali aventi ad oggetto loculi avessero una durata trentennale fissa e non derogabile, è idonea ad integrare automaticamente il contenuto delle concessioni cimiteriali ai sensi dell’art. 1339 c.c., che appunto prevede l’inserzione automatica nel contratto di clausole imposte dalla legge e che può applicarsi estensivamente anche a norme di rango inferiore, quantomeno laddove queste siano attuative o integrative di norme di rango primario.
4. Ove il Regolamento comunale di polizia mortuaria sottoponga ad una clausola di durata le concessioni di loculi cimiteriali, maturato il termine finale di efficacia il Comune non è quindi tenuto, per tornare in possesso dei loculi, ad espletare un procedimento finalizzato alla formale revoca e/o annullamento delle concessioni rilasciate, stante che l’efficacia di queste ultime era già venuta meno con lo spirare del termine. In ossequio ai principi generali che devono assistere la azione amministrativa, ed in particolare in ossequio ai principi di trasparenza, correttezza e lealtà della azione amministrativa, il Comune avrebbe dovuto semmai verificare, prima di procedere alle estumulazioni, se gli interessati fossero disponibili a rinnovare per un ulteriore trentennio le vecchie concessioni: ma anche da tale punto di vista l’operato della Amministrazione appare incensurabile, se si considera la difficoltà di identificare i soggetti all’attualità interessati a rinnovare le concessioni.

T.A.R. Piemonte, Sez. 1, 12 luglio 2013, n. 00871
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