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Concessione del suolo comunale per le infrastrutture di telecomunicazione: i soggetti tenuti al versamento del Cosap

Imposte e tasse

Sulla concessione del suolo comunale per le infrastrutture di telecomunicazioni e i soggetti tenuti al versamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi dell’art. 63, d.lgs. n. 446 del 1997
Cons. St., Sez. 2, Sentenza 12 aprile 2021, n. 02976

Premassima

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, rispetto all’attuale art. 1, comma 848 della Legge di bilancio, n. 178/2020, l’unico soggetto tenuto al versamento Cosap (Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) era individuato nella figura dell’operatore titolare della concessione del suolo comunale per le infrastrutture di telecomunicazione ed occupante il suolo con la propria infrastruttura. Mentre i soggetti ospitati, potevano garantire l’indennità al titolare della concessione, mediante accordi relativamente alla parte d’infrastruttura da essi utilizzata.

Principio

Il Collegio in virtù del Decreto delegato per l’istituzione dell’Irap, la nuova curva Irpef e il riordino dei tributi locali, D.lgs. n. 446 del 1997, ha confermato la tesi della unicità del soggetto tenuto al Cosap, senza che questa collida con il principio e il processo di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni. Difatti, nella fattispecie i possibili elementi di contrasto ben potevano essere dissipati per mezzo di accordi economici fra il concessionario e l’operatore da esso ospitato, accordi quest’ultimi meno rilevanti rispetto alla criticità amministrativa, la quale priva di specifica disciplina, determina un incremento di concessioni a scomputo della concessione originaria per il suolo concesso all’operatore originario.

Inoltre, il Consesso ha precisato che la precedente Circolare del Ministero delle finanze n. 1/D.F. del 20 gennaio 2009, recante “Chiarimenti in ordine all’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) e del canone (Cosap) per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e impianti da aziende di erogazione di pubblici servizi. Articolo 46 e 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e articolo 63, comma 2, lettera f) del d.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446” aveva natura di mera interpretazione e di chiarimento per i Comuni, quali diretti destinatari della norma istitutiva del Cosap e della relativa potestà di normazione regolamentare. Pertanto, la circostanza che l’art. 1, comma 848, della legge di bilancio del 30 dicembre 2020, n. 178 abbia ridefinito la materia prevedendo tra l’altro “...il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze...”, non grava sulle pregresse situazioni, poiché normativa successiva.

Cons. St., Sez. 2, 12 aprile 2021, n. 02976
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